DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998 - Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art.

21, comma 3; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520; Considerata l'opportunita', pur in attesa del riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della leggedelega 15 marzo 1997, n. 59, di ridefinire l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale, limitatamente a quelli non affidati a Ministri o Sottosegretari di Stato delegati, nonche' l'organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 20 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di rendere piu' efficace l'esercizio delle funzioni di supporto alle attribuzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, e di razionalizzare l'articolazione organizzativa secondo funzioni omogenee;

Decreta: Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente decreto sono denominati: a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; b) art. 8 della legge n. 639: l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, avente ad oggetto "Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretario generale, Vice Segretario generale e Segretariato generale: rispettivamente, il Segretario generale, il Vice Segretario generale e il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) strutture generali: i dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati ai Ministri o posti alle dirette dipendenze di Sottosegretari di Stato, costituenti strutture di livello dirigenziale generale; f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti; g) servizi: strutture di livello dirigenziale.

    Art. 2.

    Strutture generali

  2. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali: l'ufficio stampa e del portavoce; l'ufficio del consigliere diplomatico; l'ufficio del consigliere militare; l'ufficio del cerimoniale; l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; il dipartimento per il coordinamento amministrativo; il dipartimento per gli affari economici; il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali; il dipartimento degli affari generali e del personale; il dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici; l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica; l'ufficio del Segretario generale; il servizio per il controllo interno; l'ufficio di segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; l'ufficio di segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.

  3. Con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno disciplinate struttura e funzionamento del dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le strutture generali affidate a Ministri, l'ufficio del Vice Presidente e l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi saranno del pari disciplinate con apposito provvedimento. Sono individuati, con apposito provvedimento, i moduli di organizzazione e di funzionamento della Conferenza unificata Statoregioni e Statocitta'.

    Art. 3.

    Funzioni organizzative e strutture interdipartimentali

  4. L'organizzazione interna del Segretariato generale puo' essere modificata, senza aumento delle strutture generali e nel limite degli organici dirigenziali, con provvedimento del Segretario generale, su proposta del capo della struttura generale interessata.

  5. Alla preposizione di dirigenti agli uffici dirigenziali interni alle strutture generali ed alla assegnazione del personale agli uffici della Presidenza provvede il Segretario generale, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente.

  6. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' strutture, il Segretario generale puo' istituire, sentiti i capi dei dipartimenti interessati, e su richiesta delle autorita' politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del Segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilita'.

    Art. 4.

    Moduli di coordinamento

  7. Il Segretario generale convoca periodicamente la conferenza dei capi delle strutture generali.

  8. Il Segretario generale convoca periodicamente i capi del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del dipartimento per il coordinamento amministrativo, del dipartimento per gli affari economici e del dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, unitamente ai capi di altre strutture generali eventualmente interessate, al fine di garantire l'uniformita' degli interventi necessari per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente, nonche' per la valutazione dei problemi connessi alla fattibilita' delle iniziative di cui all'art. 12.

  9. Il Segretario generale convoca periodicamente i capi del dipartimento degli affari generali e del personale, del dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici e dell'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica per assicurare l'integrazione funzionale delle attivita' di organizzazione e di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Alle riunioni partecipa anche il presidente del collegio per il controllo interno.

  10. Alle riunioni di cui ai commi 1, 2 e 3 partecipano altresi' il Vice Segretario generale ed il capo dell'ufficio del Segretario generale.

    Art. 5.

    Ulteriori disposizioni di organizzazione

  11. Nelle strutture di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Segretario generale, su proposta del capo dellestrutture stesse; in mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso dette strutture.

  12. I capi delle strutture generali si avvalgono di una propria segreteria con compiti di raccordo con le strutture strumentali al funzionamento della Presidenza, relativamente alla gestione del personale e delle risorse.

  13. I soggetti preposti a strutture generali e quelli preposti alle segreterie di cui all'art. 10 sono datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e sono responsabili della funzionalita' dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

  14. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta del capo della struttura generale interessata, a ciascun servizio e' preposto un coordinatore.

  15. Per l'esame di particolari questioni, il capo della struttura generale, sentito il capo dell'ufficio, puo' affidare...

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