DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001 - Adozione di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e di direttiva in materia di facolta' di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 317/01)

L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001; Premesso che

con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato); secondo il comma 2.1, lettera a), del Testo integrato, i corrispettivi per l'attivita' di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, remunerano le attivita' di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica, quest'ultima con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie allo svolgimento della medesima attivita' nei termini previsti dall'art.

5, della deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito

deliberazione n. 95/01); l'art. 5 della deliberazione n. 95/01 riguarda le attivita' per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, la cui remunerazione, sino al 31 dicembre 2001, e' disciplinata dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n.

13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99); secondo il comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 228/01, la deliberazione n. 13/99 e' abrogata con decorrenza dal 1 gennaio 2002; secondo il comma 2.1, lettera b), del Testo integrato, i corrispettivi per le attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato, remunerano le attivita' di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ed alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, nonche' di dispacciamento dell'energia elettrica limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per lo svolgimento della medesima attivita' anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01; l'attivita' di dispacciamento e' riservata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) allo Stato e attribuita alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) che la svolge sulla base della concessione disciplinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro per le attivita' produttive) 17 luglio 2000; nel mese di dicembre 2001, l'Autorita' ha adottato alcuni provvedimenti incidenti sulla disciplina delle condizioni economiche per l'anno 2002 dell'acquisto dell'energia elettrica nel mercato libero e nel mercato vincolato e quindi sulla ponderazione circa l'opportunita' del posizionamento sull'uno o sull'altro mercato, riguardanti segnatamente 1e modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica e la definizione di procedure concorsuali per la cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2002; in base alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n.

158/99), la facolta' di recesso dai contratti annuali di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato puo' essere validamente esercitata con onere di preavviso non superiore ad un mese.

Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste

la deliberazione n. 13/99; la deliberazione n. 158/99; la deliberazione n. 95/01; la deliberazione n. 228/01; Visti gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento" diffuso dall'Autorita' in data 7 agosto 2001; Considerato che

la disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento ai clienti del mercato vincolato e' stata compiutamente definita in virtu' delle disposizioni del Testo integrato dal momento che tale servizio e' parte del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato; quanto ai clienti del mercato libero, l'assetto giuridico di erogazione del servizio di dispacciamento, comprendente le attivita' di gestione delle congestioni, mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica e gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva, in considerazione del fatto che ciascuno di detti clienti dovra' autonomamente approvvigionarsi presso il Gestore della rete del predetto servizio, deve essere completato, a fronte della abrogazione della deliberazione n. 13/99 con decorrenza dal 1 gennaio 2002; secondo le disposizioni della deliberazione n. 95/01, l'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale delle risorse necessarie per il bilanciamento del sistema elettrico nazionale deve avvenire con meccanismi di mercato e che tale regime entrera' concretamente in operativita' solo contestualmente all'avvio del sistema delle offerte di cui all'art.

5, del decreto legislativo n. 79/1999, il cui termine di decorrenza non e' ancora stato determinato essendo pendenti le procedure per la definizione dei necessari strumenti regolamentari ai sensi del medesimo art. 5, comma 1; e che, nel momento in cui entrera' in operativita' il regime previsto dalla deliberazione n. 95/01 il servizio di dispacciamento, in questo senso dovendo essere innovato l'assetto posto a base del Testo integrato, avra' autonoma rilevanza sul piano della regolazione tariffaria e dell'inquadramento contrattuale.

Ritenuto che

sia necessario, sino alla entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 e, conseguentemente, sino alla piena attuazione delle disposizioni in materia poste con la deliberazione n. 95/01, definire un regime transitorio delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento reso ai clienti del mercato libero che risulti economicamente coerente con il medesimo servizio...

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