DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2007, n. 250 - Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di societa' che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attivita' culturali;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in tema di contrattazione collettiva

  1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in societa' che svolgono attivita' di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale gia' impiegato nel medesimo appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parita' di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.

    Art. 2.

    Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

  2. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalita' di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttivita'. La delibera di cui al precedente periodo e' sottoposta al...

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