Rettifica al decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta , registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Considerato che nelle premesse, al comma 4, e all'art. 1 del citato decreto viene indicato che il testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005;

Considerato che la protezione transitoria e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;

Considerato che alla succitata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2005, sono state apportate alcune modifiche prima della trasmissione all'organismo comunitario avvenuta con la citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento di rettifica con la pubblicazione del testo riportante le modifiche apportate al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» cosi' come trasmesso all'organismo comunitario con la sopra citata nota n. 65973 del 31 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale accordata al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65973 del 31 ottobre 2005 e allegato al presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

Regolamento di alimentazione delle bovine

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte».

Art. 2.

Principi generali per il razionamento

Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.

La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).

Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Art. 3.

Origine dei foraggi

Nell'alimentazione delle bovine da latte:

almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purche' ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;

almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano.

Art. 4.

Foraggi ammessi

Possono essere somministrati alle bovine da latte:

i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;

gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (dactilis), di festuca, di fleolo (phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;

gli erbai di pisello, veccia e favino, purche' associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;

i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette;

il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta.

le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.

Possono, altresi', essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.

Art. 5.

Foraggi e sottoprodotti vietati

Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.

L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte.

E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.

Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato:

  1. l'impiego di:

    foraggi riscaldati per fermentazione;

    foraggi trattati con additivi;

    foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;

  2. l'impiego di:

    colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;

    stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia, di riso, nonche' quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;

    ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;

    frutta fresca e conservata nonche' tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

    barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;

    melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;

    tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine;

    tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.

    Art. 6.

    Materie prime per mangimi

    Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime:

    cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;

    semi di oleaginose: soia, lino, girasole;

    semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;

    foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;

    polpe secche di bietola;

    concentrato proteico di patate.

    Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:

    la carruba, in quantita' non superiore al 3%;

    il melasso, in quantita' non superiore al 3%.

    E' consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non e' compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.

    Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.

    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilita', ne' da comunicazione agli organi preposti.

    Art. 7.

    Uso dei mangimi complementari semplici e composti integrati e non

    La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato.

    I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'.

    E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

    I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.

    La quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300...

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