Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta , registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1? luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Bitto, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei formaggi Bitto e Valtellina, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Bitto;

Vista la nota protocollo n. 64860 del 3 agosto 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 25 agosto 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bitto, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a...

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