Contratti transitori e per universitari, sfratti, riforma del condominio ed altro

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine231-233

Page 231

@1.Contratti transitori e per universitari, ora si può

Il Ministero delle infrastrutture, di concerto col Ministero dell'economia, ha emanato l'atteso decreto ministeriale sostitutivo, che - dopo la pubblicazione in Gazzetta - renderà di fatto possibile (cioè, a canoni aggiornati) la stipula dei contratti transitori e per studenti universitari nei Comuni, previsti dalla legge, per i quali la Confedilizia non sia ancora riuscita a raggiungere con i sindacati inquilini Accordi locali, relativamente a tali contratti, dopo il 30 dicembre 2002 (data del vigente D.M. generale, per così dire). Il testo integrale del nuovo Decreto è scaricabile dal sito Internet della proprietà immobiliare (www.confedilizia.it).

In pratica, sia per i contratti transitori (stipulabili - com'è noto - in tutti i Comuni indistintamente, ma a canone controllato nei Comuni capoluogo ed in quelli confinanti con le aree metropolitane) che per i contratti per universitari (stipulabili solo nei Comuni sedi di Università o di corsi universitari e in quelli limitrofi), occorre stabilire se esista nei singoli Comuni sopra indicati un vecchio Accordo (stipulato, cioè, sulla base della Convenzione del 1999) e, in caso, applicare i canoni in esso stabiliti, maggiorati della variazione Istat intervenuta fra la sua sottoscrizione e la sottoscrizione del contratto di locazione. Se non esiste alcun (né vecchio, né nuovo) Accordo Confedilizia-sindacati inquilini, si applicano i canoni dell'Accordo stipulato dopo il 30 dicembre 2002 vigente ´nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regioneª. Tipi di contratto e tabelle oneri accessori sono quelli del precitato D.M. (generale) 30 dicembre 2002. Per i contratti transitori, è espressamente previsto che le parti possano concordare una variazione del canone (in aumento) previsto nell'Accordo di riferimento, fino ad un massimo del 20 per cento ´per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolare esigenze locali da indicarsi in contrattoª. Sempre per gli stessi contratti, poi, in ogni Comune sia a canone controllato che no ´le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissataª.

Per tutti i contratti si applica, nel corso della durata, l'aggiornamento Istat al 75 per cento. I benefici fiscali sono attingibili dalla proprietà solo per i contratti universitari (oltre che per gli agevolati).

Per chiudere, è da sottolineare che il (nuovo) Decreto ministeriale, e di cui s'è detto, si è reso necessario perché il precedente decreto ministeriale sostitutivo (del 2004) è applicabile - per come esso espressamente recita - ai soli ´contratti agevolatiª (previsti - e con questo esatto nome, per chi conosce la normativa - dall'art. 4 bis della legge 431/98, come modificata nel 2002)...

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