DELIBERAZIONE 21 novembre 2002 - Definizione di modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 190/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 novembre 2002; Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che, con provvedimento dell'Autorita', siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibi1i tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; Visti

la direttiva 96/92/CE; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste

la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata; la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01); la delibera dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 189/02 (di

seguito: delibera n. 189/02); Considerato che

nell'anno 2003, con la piena operativita' dell'interconnessione elettrica con la Grecia, si manifestera' un'accresciuta esigenza, difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare le capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche dell'Italia anche ai fini di esportazione e di transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ove per transito e' da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale; con nota in data 22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot.

Autorita' n. 22042 del 22 ottobre 2002), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato all'Autorita', ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003, articolando la medesima capacita' di trasporto per frontiere elettriche, per il periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto; il Gestore della rete con nota in data 6 novembre 2002, prot.

AD/P2002000225 (prot. Autorita' n. 23426 del 7 novembre 2002) ha comunicato all'Autorita' i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale) per l'anno 2003 evidenziando, nel caso di importazione di energia elettrica dalla Grecia verso l'Italia, la sussistenza di congestioni sulla rete di trasmissione nazionale a causa dell'attuale assetto infrastrutturale della medesima rete; il Ministro delle attivita' produttive con nota in data 13 novembre 2002, prot. n. 219231 (prot. Autorita' n. 23851 in pari data) (di seguito: la nota del Ministro), ha trasmesso all'Autorita' indicazioni e principi di carattere generale per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2003, anche con riguardo allo schema di provvedimento adottato dalla medesima Autorita' recante modalita' e condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 (di seguito: lo schema di provvedimento) ed alla nota illustrativa di accompagnamento del predetto schema (di seguito: la nota illustrativa), trasmessi dall'Autorita' al medesimo Ministro con nota in data 5 novembre 2002 (prot. PR/M02/3614); Considerato che

l'assegnazione delle capacita' di trasporto per l'anno 2002 e' stata compiuta dall'Autorita' con la deliberazione n. 301/01 tenendo conto della nota inviata dal Ministro delle attivita' produttive in data 27 novembre 2001 (prot. n. 3738), e contenente indirizzi di carattere generale, prevedendo, tra l'altro, la riserva di una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, assegnando la medesima capacita' di trasporto attraverso il metodo pro-rata su base almeno triennale; nel deliberare l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'anno 2002 l'Autorita' ha anche recepito la richiesta del Gestore della rete, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. AD/P/20010311), di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che detta esigenza deve considerarsi estesa ad un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002; il Gestore della rete ha assegnato, ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01, ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilita' istantanea di carico una quota della capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale a 600 MW per gli anni 2002, 2003 e 2004; per effetto di disposizioni del Ministro delle attivita' produttive, per l'anno 2002, risulta assegnata a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico, oltre che la quota di capacita' di trasporto di cui al precedente alinea, una quota di capacita' produttiva, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, pari a 500 MW; l'Autorita', nella nota illustrativa, al fine di contenere i livelli tariffari nell'anno 2003 e, conseguentemente, evitare l'introduzione di impulsi inflazionistici tramite il sistema tariffario, ha rappresentato al Ministro delle attivita' produttive la possibilita' di assegnare, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore quota di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW per l'importazione di energia elettrica da parte di clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilita' istantanea del carico, in luogo dell'assegnazione ai medesimi clienti della capacita' produttiva di cui al precedente alinea; tale possibilita' viene riconosciuta nella nota del Ministro come misura adeguata per la minimizzazione degli oneri ricadenti sulla generalita' dell'utenza, e tale da consentire altresi' di evitare la reiterazione dell'assegnazione, per l'anno 2003, della quota di capacita' produttiva a contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del carico di cui ai precedenti alinea; nella nota del Ministro si indica che, ove il Gestore della rete dovesse individuare ulteriore capacita' di trasporto sulla frontiera nord-orientale da utilizzare in maniera non garantita, detta ulteriore capacita' potrebbe utilmente essere attribuita a clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilita' istantanea del carico, considerandola quale componente della complessiva quota di capacita' di trasporto destinata a detti clienti; Considerato che

non sono disponibili indicazioni circa l'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) con la conseguente acquisizione della titolarita' della funzione di garante della fornitura del mercato vincolato; la societa' Enel S.p.a., nella sua funzione di garante pro-tempore della fornitura per i clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, non ha modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi di capacita' di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato; non essendo pervenute diverse indicazioni dal soggetto a cui verrebbe intestata, nell'anno 2003, la funzione di garanzia per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene attribuita al medesimo mercato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacita' di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al successivo considerato e per la Corsica, una quota di capacita' di trasporto pari a 2200 MW, calcolata sulla base delle quote di potenziale domanda di energia elettrica dei due mercati che si potranno manifestare, per la prevalente parte dell'anno 2003, in corrispondenza dell'avvenuta riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999; della capacita' di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione dei contratti pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota di 200 MW e' disponibile per nuovi contratti annuali di fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato; la nota del Ministro indica l'opportunita'...

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