Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi

AutoreMassimo Medugno
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Come noto, l'art. 53 bis D.L.vo 22/97 prevede che ´Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anniª (comma 1).

La fattispecie oggetto della sentenza in esame riguarda funzionari dell'azienda municipale per lo smaltimento dei rifiuti, imputati ai sensi dell'art. 53 bis D.L.vo 22/97 in quanto gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti in riferimento ad una discarica nei pressi di Palermo.

Secondo la sentenza la condotta abusiva include, oltre a quella ´clandestinaª (ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione), anche quella avente ad oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativi.

Ma non solo: essa ricomprende tutte quelle attività che, in concreto, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato. Infatti, in questo modo le attività non sono più giuridicamente riconducibili ai titoli abilitativi rilasciati dalla competente autorità amministrativa.

Nella stessa sentenza, il collegio precisa che l'´ingiusto profittoª non deve avere necessariamente carattere patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura. Ad esempio il risparmio dei costi, che rafforzava la posizione dei predetti funzionari, con vantaggio personale immediato e futuro in quanto costituiva uno dei parametri per l'erogazione dei premi di produzione.

Sempre in materia di applicazione del citato art. 53 bis va ricordata anche la sentenza della Corte di cassazione, sez. III pen. n. 40827 anch'essa del 10 novembre 2005.

In questo caso la vicenda riguardava il sequestro preventivo di due stabilimenti, di due cantieri e di impianti che fornivano rifiuti per la produzione di conglomerati cementizi, attività rispetto alle quali si ipotizza l'organizzazione di un traffico illecito dei rifiuti ex art. 53 bis del D.L.vo 22/97.

Anche in questa sentenza la Cassazione evidenzia che il reato ipotizzato è punibile a titolo di dolo specifico e cioè quando ci sia il conseguimento del ´profitto ingiustoª.

Inoltre, precisa nuovamente che quest'ultimo non deve assumere necessariamente la natura di ricavo patrimoniale, ma può anche essere integrato dal mero risparmio dei costi o dal conseguimento di vantaggi di altra natura.

Peraltro, secondo il Supremo Collegio le...

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