Traffico di influenze illecite e successione di leggi penali nel tempo

AutoreAnna Paola Sannino
Pagine768-783
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A questo proposito, risalendo nel tempo, occorre ricor-
dare che il “millantare credito” veniva inizialmente inter-
pretato come vanteria di un’inf‌luenza inesistente, idonea
a ingannare il c.d. compratore di fumo, il quale, credendo
alle parole del millantatore, da il denaro destinato a com-
pensare la presunta mediazione; successivamente, consi-
derato che il reato di cui all’art. 346 c.p., è stato concepito
per tutelare il prestigio della pubblica amministrazione
piuttosto che il patrimonio del solvens, si è focalizzata l’at-
tenzione sulla condotta dell’agente, che si fa dare il denaro
rappresentando i pubblici impiegati come persone venali,
inclini ai favoritismi, cosicchè si è consolidato l’indirizzo
ermeneutico secondo cui, per integrare la millanteria, non
è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, per-
chè ciò che rileva è la vanteria dell’inf‌luenza sul pubblico
uff‌iciale, che, da sola, a prescindere dai rapporti effettiva-
mente intrattenuti, offende l’immagine della pubblica am-
ministrazione (v. ex plurimis, Cass., sez. VI, 4 marzo 2003
n. 16255, Pirosu, Rv 224872; idem, 17 marzo 2010 n. 13479,
D’Alessio, Rv 246734).
A questo punto si deve tener conto dell’entrata in vi-
gore della L. n. 190 del 2012, che, senza toccare l’art. 346
c.p., ha aggiunto la nuova fattispecie di reato denominata
“traff‌ico di inf‌luenze illecite”, che f‌issa come presuppo-
sto della ricezione del denaro chiesto come prezzo della
mediazione propria o come retribuzione per il pubblico
uff‌iciale “lo sfruttamento delle relazioni esistenti” con
quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 346 bis c.p., autore del re-
ato non è più chi millanta inf‌luenze non importa se vere o
false, ma unicamente chi sfrutta inf‌luenze effettivamente
esistenti (il che giustif‌ica il diverso trattamento riservato
a chi sborsa denaro ripromettendosi di trarne vantaggio:
non punibile nel primo caso, che ha per protagonista un
millantatore puro sedicente faccendiere, concorrente nel
reato nel secondo caso, che vede all’opera un faccendiere
vero realmente in contatto con il pubblico uff‌iciale).
Ne deriva che i fatti commessi prima dell’entrata in vi-
gore della L. n. 190 del 2012, nei quali il soggetto attivo ha
ottenuto la promessa o dazione del denaro vantando un’in-
f‌luenza sul pubblico uff‌iciale effettivamente esistente, che
pacif‌icamente ricadevano sotto la previsione dell’art. 346
c.p., devono ora essere ricondotti nella nuova fattispecie
descritta dall’art. 346 bis c.p., che, comminando una pena
inferiore, ha realizzato un caso di successione di leggi
penali regolato dall’art. 2 c.p., comma 4, con applicazione
della norma più favorevole al reo; col risultato paradossale
che una riforma presentata all’insegna del rafforzamento
della repressione dei reati contro la pubblica amministra-
zione ha prodotto, almeno in questo caso, l’esito contrario.
Invero, mentre l’art. 346 c.p., comma 1, stabilisce la pena
della reclusione da uno a cinque anni, l’art. 346 bis c.p.,
commina la reclusione da uno a tre anni, ossia una pena
il cui massimo edittale, nel caso di affermazione della re-
sponsabilità penale, comporta l’irrogazione di una sanzione
meno severa e, quanto agli effetti sulla disciplina cautelare,
preclude l’applicazione di qualsivoglia misura coercitiva.
Si può dunque affermare il seguente principio di dirit-
to: le condotte di colui che, vantando un’inf‌luenza effettiva
verso il pubblico uff‌iciale, si fa dare o promettere denaro
o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col
pretesto di dover comprare il favore del pubblico uff‌iciale,
condotte f‌inora qualif‌icate come reato di millantato cre-
dito ai sensi dell’art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono, dopo
l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, in forza del rap-
porto di continuità tra norma generale e norma speciale,
rif‌luire sotto la previsione dell’art. 346 bis c.p., che punisce
il fatto con pena più mite.
Ne consegue che il ricorrente, per effetto della riquali-
f‌icazione del fatto come reato previsto dall’art. 346 bis c.p.,
comma 1, deve essere liberato, non essendo consentita, a
norma dell’art. 280 c.p.p., comma 1, la detenzione caute-
lare. (Omissis)
TRAFFICO DI INFLUENZE
ILLECITE E SUCCESSIONE
DI LEGGI PENALI NEL TEMPO
di Anna Paola Sannino
SOMMARIO
1. Il traff‌ico di inf‌luenze illecite nel contesto della legge an-
ticorruzione; 1.1) Il contesto internazionale. 1.2) La strut-
tura tipizzata dal codice penale italiano e i suoi elementi
strutturali; 1.2.1) Le relazioni esistenti. 1.2.2) Mediazio-
ne illecita. 1.2.3) Condotte penalmente rilevanti: prezzo e
remunerazione. 1.2.4) Circostanze del reato. 1.3) Consu-
mazione del reato e rapporti con la corruzione. 2. Il "nuovo
reato" di traff‌ico di inf‌luenze illecite ed il millantato credito:
prof‌ili di diritto internazionale; 2.1) Introduzione all’inda-
gine interpretativa. 2.2) Il millantato credito ante legge an-
ticorruzione; 2.2.1) Interpretazione restrittiva: la vendita
di fumo. 2.2.2) Interpretazione estensiva: anche lo sfrutta-
mento di relazioni esistenti. 2.3) Il "nuovo reato" di traff‌ico
di inf‌luenze illecite ed il ridimensionamento del millantato
credito post riforma. 2.4) Prof‌ili di diritto intertemporale
circa l’art. 346 bis: successione di leggi penali nel tempo;
2.4.1) Nuova incriminatio. 2.4.2) Abrogatio sine abolitio:
Cass. n. 51688/2014. 2.5) Peculiarità e criticità della recen-
te giurisprudenza.
1. Il traff‌ico di inf‌luenze illecite nel contesto della legge
anticorruzione
1.1. Il contesto internazionale
Il traff‌ico di inf‌luenze illecite, recentemente norma-
tivizzato dal legislatore nazionale all’art. 346 bis c.p. è
un illecito penale volto a scongiurare la verif‌icazione di
condotte prodromiche al fenomeno di corruttela, sicché si
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conf‌igura quale reato-ostacolo che stigmatizza la condotta
di chiunque, sfruttando una relazione realmente esisten-
te con un pubblico uff‌iciale o un incaricato di pubblico
servizio, realizzi una mediazione illecita tra costui ed un
privato cittadino, recependo perciò un compenso patri-
moniale o quale contrappeso della propria intercessione,
costituente l’appiglio tramite cui il pagante possa ottenere
l’indebito vantaggio, oppure quale fonte di remunerazione
dell’attività dell’esercente pubblica funzione.
Come autorevole dottrina ha sottolineato, il traff‌ico
di inf‌luenze illecite non sarebbe certamente presente in
un codice penale "dei dieci comandamenti" (1), poiché
non è ravvisabile un contenuto offensivo particolarmente
pregnante se posto al confronto con numerose altre fatti-
specie penali, e neppure con altri reati rubricati sotto il
medesimo titolo; inoltre è anche accoglibile l’osservazione
secondo cui la condotta tipizzata dal legislatore all’art. 346
bis poteva in qualche modo ritenersi stigmatizzata già dal
combinato disposto degli artt. 56 e 318 c.p., poiché in de-
f‌initiva il tentativo di corruzione rischia di sovrapporsi col
comportamento tenuto dal traff‌icante in inf‌luenze illecite.
Tuttavia deve innanzitutto precisarsi che il codice Roc-
co non incarna certamente un prototipo di codif‌icazione
da diritto penale minimale, perché nel bilanciamento tra
opposti interessi, quali l’estrema ratio della repressione
criminale e la ribalta della funzione penal-preventiva,
come esigenza ritenuta più che mai imprescindibile nell’o-
dierna societas, sembra che la moderna dottrina f‌inisca
sempre col preferire una normazione completa e pervasiva
che eviti il rischio di un vulnus di tutela quale esito scon-
tato della lacunosità normativa.
Infatti nel 1999 a Strasburgo era stata adottata la Con-
venzione penale sulla corruzione, che tuttavia l’Italia si è
impegnata a ratif‌icare tardivamente con la L. 28 giugno
2012, n. 110. La convenzione europea all’art. 12 tipizza il
reato consistente nel " promettere, offrire o procurare, di-
rettamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito,
per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque
afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’in-
f‌luenza sulla decisione i pubblici uff‌iciali e del sollecita-
re, ricevere o accettare l’offerta o la promessa a titolo di
remunerazione per siffatta inf‌luenza, indipendentemente
dal fatto che l’inf‌luenza sia o meno effettivamente eser-
citata oppure che la supposta inf‌luenza sortisca l’esito
ricercato".
Antesignano di tale articolo va rinvenuto nella Conven-
zione ONU f‌irmata a Merida nel 2003 con risoluzione n.
58/4, poi ratif‌icata in Italia con la L. 3 agosto n. 2009, n.
16, che all’art. 18 recita che "ogni Stato deve considerare
l’adozione di misure legislative al f‌ine di tipizzare quali of-
ferte criminali, quando commesse intenzionalmente, a) la
promessa, l’offerta o la concessione ad un pubblico uff‌icia-
le o ad ogni altra persona direttamente o indirettamente
di un indebito vantaggio aff‌inché detto uff‌iciale o detta
persona abusi della inf‌luenza reale o supposta, al f‌ine di
ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica
dello Stato parte un indebito vantaggio per l’istigatore ini-
ziale di tale atto o per ogni altra persona; b) al fatto, per
un pubblico uff‌iciale o per ogni altra persona di sollecitare
od accettare, direttamente o indirettamente, un indebito
vantaggio per sé o per un’altra persona al f‌ine di abusare
della sua inf‌luenza reale o supposta per ottenere un in-
debito vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità
pubblica dello Stato parte".
Il tratto accomunate le due previsioni di trading in-
f‌luence summenzionate è che entrambe diano rilievo
giuridico tanto alla mediazione sorretta da inf‌luenza re-
ale quanto all’intercessione f‌ittizia sorretta da inf‌luenza
esclusivamente millantata, dimostrando come il legi-
slatore europeo ed internazionale non percepisca una
differente offensività in tali due eterogenee fattispecie
comportamentali, differentemente da quanto accadrà nel
recepimento interno ove alle due incriminazioni, fuori
dall’esser assimilate, verrà riservato addirittura un tratta-
mento sanzionatorio differente.
In secondo luogo, come giusta dottrina (2) ha sotto-
lineato, le condotte incriminate son descritte in modo
speculare ed interscambiabile, in quanto la normativa
d’oltralpe sottolinea come l’incipit comportamentale pos-
sa esser indifferentemente ravvisato tanto nel pubblico
uff‌iciale, quanto nel compratore piuttosto che nel vendi-
tore d’inf‌luenza (reale o supposta), mentre la tipizzazione
interna tenderà a descrivere un iter più rigido quanto alla
scansione delle singole fasi comportamentali.
È inoltre assente ogni riferimento al prezzo o remune-
razione, quale elemento invece presente nella previsione
interna ed indicativo del titolo specif‌ico insito negli agenti.
Inf‌ine è interessante notare come la normazione in-
ternazionale preveda indiscutibilmente una paritetica
offensività tanto in capo al comportamento del mediatore
quanto del compratore di fumo o di credito d’inf‌luenza re-
ale, sicché, o che la fattispecie presuma un irragionevole
convincimento del pagante circa il pervenimento a buon
f‌ine della mediazione o che invece l’abilità del mercan-
te sia stata spesa con intento fraudolento o, ancora, che
la trattativa fosse stata seria ed aff‌idabile, nulla cambia
nell’attestare un comportamento riprovevole anche in chi
decida di acquistare un favore non mercif‌icabile, oltre che
in chi ne accetti (o ne proponga) il pagamento.
1.2. La struttura tipizzata dal codice penale italiano e
i suoi elementi strutturali
Nel nostro codice penale le istanze di normazione eu-
ropea ed internazionale vengono a consolidarsi nell’archi-
tettura della legge anticorruzione, e, per quel che attiene
precisamente il nostro tema, nella tipizzazione dell’art.
346 bis. Tale precisione normativa presenta complessi pro-
f‌ili strutturali sui quali occorre indagare anche al f‌ine di
evidenziare alcune perplessità sorte in sede enucleativa,
oltre che in sede applicativa.

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