Traduzione provvisoria delle conclusioni dell'avvocato generale georges cosmas presentate il 23 marzo 2000

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Causa C-423/98

Alfredo1 Albore (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte d'appello di Napoli)

Libera circolazione dei capitali - Discriminazione fondata sulla nazionalità - Zone di importanza militare - Procedimento di autorizzazione preventiva per l'acquisto di diritti reali da parte di stranieri - Pubblica sicurezza - Proporzionalità - Limiti di controllo comunitario - Articolo 58 CE - Articolo 297 CE

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@I. Introduzione

  1. - Con la questione pregiudiziale in esame, proposta ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dalla Corte d'appello di Napoli, la Corte è chiamata ad interpretare alcune disposizioni del diritto comunitario primario, al fine di verificare se sia conforme alle stesse una normativa nazionale che subordina alla concessione di una preventiva autorizzazione l'acquisto, in particolare da parte di stranieri, di diritti reali su immobili che si trovano in zone del territorio italiano qualificate di importanza militare.

    @II. I fatti e il procedimento

  2. - Il 14 gennaio 1998 due cittadini tedeschi acquistavano due immobili in località Barano dell'isola d'Ischia, al largo di Napoli. Il Conservatore dei registri immobiliari di Napoli tuttavia rifiutava di trascrivere il contratto di compravendita per il motivo che gli acquirenti, prima della conclusione del contratto, non avevano ottenuto l'autorizzazione prefettizia prevista in particolare per gli stranieri dall'art. 18 della legge italiana 24 dicembre 1976, n. 898, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104 ed applicato in forza del decreto del Ministro della difesa 15 maggio 1990, emanato di concerto con il Ministro degli interni 2. Come verrà esposto in seguito, tale autorizzazione è necessaria quando gli immobili oggetto della compravendita, come avviene nella fattispecie, si trovano in zone dichiarate «di importanza militare».

  3. - Il signor Alfredo Albore, reclamante nella causa principale, notaio in Forio, proponeva ricorso contro tale rifiuto dinanzi al Tribunale di Napoli, ritenendo che il requisito della concessione di un'autorizzazione preventiva non potesse essere applicato anche riguardo a stranieri che sono cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, in quanto contrario alle disposizioni fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso.

  4. - Il 22 giugno 1998 il signor Albore proponeva reclamo richiamando nuovamente l'incompatibilità della normativa nazionale in oggetto con le norme comunitarie.

  5. - Il giudice di rinvio osserva che, prima facie, le disposizioni rilevanti della legge italiana sembrano essere in contrasto con l'art. 6 del Trattato in combinato disposto con gli artt. 52, 56 e 67 dello stesso. Pertanto ritiene necessario «investire in via pregiudiziale l'Alta Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, della questione della compatibilità dell'art. 18 della L. n. 898/1976, come modificato dall'art. 9 della L. n. 104/1990, con le norme citate del Trattato medesimo».

    @III. La pertinente normativa nazionale

  6. - L'art. 1 della legge italiana 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre, dispone quanto segue:

    Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestre devono essere sottoposti all'autorizzazione del prefetto della provincia

    .

    Ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, gli atti di alienazione o di acquisto della proprietà non sono trascritti nei pubblici registri «se non sia esibita la prova della intervenuta approvazione prefettizia».

  7. - Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante nuova regolamentazione delle servitù militari, nel testo modificato dalla legge 2 maggio 1990, n. 104:

    Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

    L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti pubblici economici, nonché ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana

    .

  8. - Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, è stato emenato il 15 maggio 1990 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1990 (G.U.R.I. n. 117). Con tale decreto sono state qualificate zone di importanza militare le stesse zone elencate all'art. 18 della citata legge n. 898/76. Fra tali zone sono comprese in pratica tutte le piccole isole del territorio italiano, fra le quali anche l'isola d'Ischia, che interesse nella causa in oggetto.

    @IV. Sull'ammissibilità della questione pregiudiziale

  9. - Il Governo italiano ritiene che la questione pregiudiziale in oggetto non debba essere risolta nel merito dalla Corte, poiché la controversia principale pendente ha carattere meramente nazionale. Sostiene, più precisamente, che il problema dell'acquisto di diritti reali immobiliari potrebbe essere esaminato nell'ottica del diritto comunitario soltanto se fosse collegato all'esercizio di una delle libertà sancite dal Trattato, vale a dire la libertà di stabilimento, di circolazione o di prestazione di servizi. Il solo fatto che gli acquirenti degli immobili in oggetto siano persone in possesso della cittadinanza tedesca non è sufficiente a indurre a ritenere Page 778 che le limitazioni poste dalla normativa italiana per l'acquisto di diritti reali presentino un collegamento con l'effettivo esercizio di una delle libertà menzionate, sancite dall'ordinamento giuridico comunitario.

  10. - Il ragionamento esposto non mi trova d'accordo. Su questo punto è sufficiente sottolineare che l'acquisto di diritti reali a titolo oneroso da parte di soggetti residenti in altri Stati membri costituisce un investimento, un movimento internazionale di capitali, e pertanto rientra nel principio comunitario della libera circolazione dei capitali. In proposito è utile il rinvio alla sentenza 1° giugno 1999, Konle 3. Al punto 22 di tale sentenza si riferisce che «per quanto riguarda i movimenti di capitali, essi comprendono le operazioni mediante le quali dei non residenti effettuano investimenti immobiliari sul territorio di uno Stato membro, come emerge dalla nomenclatura dei movimenti di capitali contenuta nell'allegato I della direttiva Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (G.U. L 178, p. 5)».

  11. - Nella fattispecie, l'acquisto degli immobili è effettuato da un cittadino tedesco sul territorio italiano. Di conseguenza, e a condizione che tale persona non risieda in italia, l'acquisto di un diritto reale, a prescindere dagli obiettivi perseguiti con lo stesso, ricade nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, perlomeno perché presuppone un movimento internazionale di capitali. Ovviamente, nel caso in cui tale persona risieda già in Italia, la questione in esame interessa l'ordinamento giuridico comunitario nell'ottica della libera circolazione delle persone.

    @V. Sulla scelta del fondamento giuridico

    @@A. Argomenti delle parti.

  12. - Il signor Albore intende mettere in relazione il divieto nazionale in oggetto con le disposizioni del Trattato che si riferiscono alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei lavoratori, alla libera prestazione di servizi, alla libera circolazione dei capitali e al principio del divieto di discriminazioni sancito dall'art. 6 del Trattato (divenuto art. 12 CE). Invoca perciò la sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia 4, nella quale è stato affermato che il diritto di acquistare diritti reali immobiliari costituisce una componente importante della libera circolazione dei capitali come pure della libera circolazione delle persone e dei servizi. Sostiene poi che il divieto di discriminazione in correlazione con il diritto alla tutela della vita privata è da intendere nel senso che il diritto comunitario si opponeva una normativa nazionale che imponga ai cittadini di altri Stati membri di dichiarare lo scopo dell'acquisto di un diritto reale, se i cittadini dello Stato membro che emana tale normativa non sono soggetti allo stesso obbligo. Invece, secondo le affermazioni del signor Albore, la questione pregiudiziale in oggetto non deve essere esaminata nell'ottica degli artt. 223 e 224 del Trattato (divenuti artt. 269 CE e 297 CE), poiché nella fattispecie non ricorrono le condizioni eccezionali per l'applicazione di tali disposizioni.

  13. - Con le osservazioni presentate dinanzi alla Corte, il Governo ellenico mira al riconoscimento della compatibilità dei divieti nazionali in oggetto in quanto ispirati da ragioni di difesa nazionale, di tutela della pubblica sicurezza e di politica estera, materie nelle quali - sostiene il Governo ellenico - gli Stati membri hanno il più ampio potere discrezionale possibile. Senza invocare, per la risoluzione della presente causa, alcuna delle disposizioni del Trattato come fondamento giuridico specifico, menziona gli artt. I, n. 1, ss. del Trattato sull'Unione europea, gli artt. 223 e 224 del Trattato nonché gli artt. 36, 48 e 73 D del Trattato (divenuti artt. 30 CE, 39 CE e 58 CE), dai quali discende che sussiste in capo agli Stati membri la libertà, se non assoluta quantomeno particolarmente ampia, di adottare misure per la difesa nazionale e la...

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