Il matrimonio dello straniero in Italia nella tradizione della nostra codificazione civile. Da Pasquale Stanislao Mancini al 'Pacchetto Sicurezza

AutoreGiuseppe Tucci
Pagine171-194
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2011
Il matrimonio dello straniero in Italia
nella tradizione della nostra codicazione civile.
Da Pasquale Stanislao Mancini
al “Pacchetto Sicurezza
di Giuseppe Tucci
SOMMARIO: 1. Il diritto dello straniero a contrarre matrimonio in Italia nella nostra
tradizione culturale e negli artt. 102 e 105 del codice civile del 1865. – 2. L’art. 116
del nostro attuale codice civile prima dell’intervento del “Pacchetto Sicurezza”. – 3. La
successiva riforma e i suoi eetti. – 4. L’ambito di applicazione del nuovo art. 116 cod.
civ.: il problema dei “cittadini comunitari”. 5. La legittimità costituzionale del
nuovo art. 116 cod. civ. rispetto all’art. 7 Cost.: il matrimonio dello straniero in Italia
e il regime concordatario. – 6. Un confronto signicativo: matrimonio concordatario
e leggi razziali del 1938. – 7. I proli di incostituzionalità dell’attuale art. 116 cod.
civ. rispetto agli artt. 2, 3, 29, 31 e 117 cod. civ. – 8. I diversi atteggiamenti dei Giu-
dici di merito rispetto alle questioni di incostituzionalità sollevate dalla norma: il
Tribunale di Ragusa e l’interpretazione conforme a Costituzione. – 9. Continua: le
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del giudice di pace di Trento e del
Tribunale di Catania. – 10. Continua: i proli di illegittimità della norma rispetto
all’ordinamento comunitario ed alla Convenzione dei diritti dell’uomo. Il caso Metock
e il caso Donoghue. – 11. Conclusioni: la tutela del diritto di sposarsi e di creare una
famiglia come esigenza primaria all’interno dei diritti inviolabili.
1. Secondo una nostra plurisecolare tradizione culturale, prima ancora che giu-
ridica, l’autodeterminazione di soggetti liberi e capaci di contrarre matrimonio non
è mai stata condizionata da ragioni di carattere poliziesco, che risultassero estranee
alla disciplina dell’atto del matrimonio1.
L’intera trama del capolavoro manzoniano, uno dei testi su cui si fonda la nostra
tanto contestata identità nazionale, si snoda tutta sull’arbitraria violazione di carattere
“poliziesco”, da parte del potente di turno, del diritto di Renzo e Lucia, due umili
contadini comaschi, a contrarre matrimonio ed a formarsi una famiglia; prevaricazio-
1 Il rilievo è in Morozzo Della Rocca P., I limiti della libertà matrimoniale secondo il nuovo testo dell’art. 116
cod. civ., in Famiglia e diritto, 2009, 945.
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ne che si realizza attraverso l’invio di due originali emissari al loro curato, il malcapita-
to don Abbondio, al quale, nel corso di una pacica passeggiata pomeridiana, viene
rivolto l’ordine di non celebrare il matrimonio. I due Bravi, gure molto note nella
Lombardia del XVII secolo e dal modo di vestire a dir poco singolare, invece di utiliz-
zare come segni identicativi fazzoletti o cravatte dai colori sgargianti – “… avevano
entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull’omero sinistro, terminata
in una gran mappa, e dalla quale usciva sulla fronte un gran ciuo2”.
Quando è costretto a giusticare al povero Renzo il suo riuto di contrarre il
tanto desiderato matrimonio, don Abbondio tenta di utilizzare, con una perizia
che certamente supera quella del nostro attuale legislatore, la disciplina canonistica
degli impedimenti matrimoniali3; solo che, dopo le mille peripezie descritte nel
romanzo, si prende una sonora lavata di testa da parte del suo Superiore, il Cardi-
nale Federico Borromeo, nella quale viene ricordato al non eroico curato che, a
garantire sul territorio quel diritto inviolabile e/o fondamentale di tutti, in primo
luogo dei deboli, è chiamato proprio l’umile prete di campagna, anche a costo di
mettere in pericolo la sua vita4.
Il codice civile italiano postunitario del 1865, come è bene non dimenticare, ri-
conosceva ai cittadini tutti i diritti civili (art. 1), ma, nello stesso tempo, attribuiva
allo straniero, senza alcun limite di reciprocità e senza alcun riferimento a leggi spe-
ciali limitative, come invece avviene nel codice civile del 1942 (art. 16), gli stessi
diritti civili riconosciuti al cittadino5.
I lavori preparatori del nostro vecchio codice ed i più recenti studi storici metto-
no in rilievo che tale scelta, voluta dai Giuristi del nostro Risorgimento e, in prima
la, dal protagonista indiscusso della nostra unicazione legislativa, Pasquale Stani-
slao Mancini, realizzava, a livello di ordinamento giuridico, l’idea mazziniana di
Nazione, intesa come entità spirituale aperta, che tutti, anche gli stranieri, possono
arricchire, proprio in forza della loro diversità6.
2 Nella Collana Romanzi d’Italia, v., di recente, I promessi sposi, Milano, 2011, 28, con prefazione di Riccardi
A., particolarmente p. 5, dove si rileva che l’opera di Manzoni è nel cuore del “canone” della cultura italiana.
Con riferimento all’attuale nostro legislatore, parla espressamente di “condizione manzoniana” Rossi S., Il
matrimonio “clandestino” e la Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, nota n. 25, nel senso che,
metaforicamente, “…il legislatore si è assunto il ruolo di don Rodrigo, impedendo irragionevolmente e per
capriccio ideologico l’accesso al matrimonio agli stranieri irregolari, mentre i giudici – abbandonate le vesti
conservatrici di don Abbondio – si sono assunti il ruolo di tutela e promozione dei principi costituzionali”.
3 V. ancora I promessi sposi, cit., 48.
4 Si consulti a riguardo I promessi sposi, cit., 496.
5 Di recente, con riferimento alla limitazione del principio di reciprocità di fronte ai diritti inviolabili, in parti-
colare di fronte al diritto alla salute, v. l’interessante Cass., 11 gennaio 2011, n. 450, in CED Cassazione, 2011
6 Sul dibattito che ha preceduto la redazione del codicecivile del 1865 e, in particolare, sull’equiparazione dello
straniero al cittadino nel godimento dei diritti civili, v. Solimano S., Il letto di Procuste.Diritto e politica nella
formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis, Milano, 2003, 276 ss. Per il ruolo di Pasquale Stanislao

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