LEGGE 7 aprile 2011, n. 60 - Ratifica ed esecuzione dell''Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. (11G0100)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 93.610 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 7 aprile 2011

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

    Ministri

    Frattini, Ministro degli affari esteri

    Maroni, Ministro dell'interno

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 3827):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro dell'interno (Maroni) il 2 novembre 2010.

    Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 novembre 2010 con pareri delle Commissioni I, II, V e IX.

    Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 18 ed il 25 novembre 2010.

    Esaminato in aula il 10 gennaio 2011 ed approvato l'11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2524):

    Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 novembre 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

    Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2011 ed il 15 marzo 2011.

    Esaminato in aula ed approvato il 16 marzo 2011.

    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA

    REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI

    POLIZIA

    Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, chiamate in seguito Parti Contraenti:

    nello spirito di amicizia che lega le due parti contraenti;

    per rafforzare la volonta' di cooperazione allo scopo di prevenire ogni forma di pericolo e salvaguardare la sicurezza pubblica, nonche' intensificare la cooperazione tra gli Organi di Sicurezza;

    nell'auspicio comune che attraverso un'intensa cooperazione transfrontaliera di polizia si arrivi a contrastare efficacemente la minaccia transfrontaliera per la sicurezza pubblica, la criminalita' organizzata transnazionale ed i flussi di immigrazione clandestina;

    convinti di proseguire e sviluppare una stretta cooperazione organica transfrontaliera;

    nel richiamare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica di Slovenia, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993;

    considerata la Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990;

    considerata la volonta' della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia di aderire al Trattato di Prüm;

    tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen - REG.CE 562/2006);

    considerate le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,

    Convengono

TITOLO I

Norme generali

Art. 1.

Contenuto dell'Accordo, zone di frontiera e Organi competenti

  1. Le Parti Contraenti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, nonche' assicurano reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali.

  2. Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera:

    per la Repubblica Italiana: i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine;

    per la Repubblica di Slovenia: le zone di competenza delle Direzioni di Polizia di: Koper, Nova Gorica e Kranj.

  3. Ai fini del presente Accordo sono considerati Organi di Sicurezza:

    per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualita' di Organo centrale nazionale ed Uffici periferici nel quadro delle rispettive competenze;

    per la Repubblica di Slovenia: il Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia in qualita' di Organo Centrale Nazionale con le proprie unita' organizzative interne nonche' le Unita' organizzative di polizia di zona (chiamati in seguito: Direzioni di Polizia) nel quadro delle rispettive competenze,

  4. Le Parti Contraenti si comunicano le eventuali modifiche circa le competenze e le denominazioni degli Organi indicati nel presente Accordo.

    Art. 2.

    Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera

    Le Parti Contraenti si adoperano per una informazione piu' uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza. A tal fine, a tempi stabiliti e se necessario, si scambiano le analisi riguardanti lo stato della situazione e analizzano congiuntamente la sicurezza transfrontaliera.

TITOLO II

Forme di cooperazione di polizia in generale

Art. 3.

Cooperazione su richiesta

  1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti, nel quadro delle proprie competenze, nell'ambito del presente Accordo assicurano reciproca assistenza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti. Se l'Organo interessato non e' competente alla trattazione della richiesta, questa viene trasmessa all'Organo competente.

  2. Le richieste di cui al primo punto del presente articolo e le risposte vengono inviate agli Organi Centrali Nazionali delle Parti Contraenti.

  3. La trasmissione delle richieste e delle risposte puo' avvenire direttamente tra gli Organi di sicurezza competenti delle Parti Contraenti, se:

    1. i contatti di servizio transfrontalieri interessano gli illeciti la cui competenza ed il perseguimento ricadono nelle zone di frontiera ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del presente Accordo, b) non si ha il tempo sufficiente per inoltrare le richieste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica tramite i normali canali tra gli Organi Centrali Nazionali.

    Delle richieste ricevute ed inoltrate direttamente bisogna interessare i propri Organi Centrali Nazionali secondo la legislazione nazionale.

  4. Le richieste, di cui al capoverso 1 e 3, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, possono riguardare in particolare:

    1. l'accertamento dei proprietari e dei conducenti dei veicoli stradali e dei mezzi aerei e marittimi;

    2. l'accertamento relativo alle patenti di guida, alle patenti nautiche e simili;

    3. l'accertamento della residenza e del domicilio nonche' l'autorizzazione a soggiornare nello Stato;

    4. l'accertamento dei titolari degli allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazione;

    5. l'accertamento dell'identita';

    6. le informazioni circa la provenienza delle cose (per esempio armi, veicoli a motore e mezzi marittimi);

    7. il coordinamento e l'istituzione dei primi provvedimenti di ricerca;

    8. i provvedimenti relativi all'osservazione e pedinamento, la consegna Controllata e l'attivita' di copertura;

    9. le informazioni sull'inseguimento transfrontaliero;

    10. la raccolta di...

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