DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 - Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita'
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione che:
-
il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere un'anzianita' contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, abbia accumulato un'anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
-
sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' ed anzianita' contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costistuzione e' il
seguente:
Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
.
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2,
lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e' il
seguente:
Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a:
(omissis);
d) rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono
accreditati i contributi.
2. lI Governo, nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i
periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente,
con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione
per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le...
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