DECRETO 11 febbraio 2008 - Disposizioni transitorie per l''uso della varieta'' di vite «Tocai friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo ´Friulanoª, della varieta' di vite ´Tocai friulanoª, nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso del nome della varieta' di vite ´Tocai friulanoª in ambito nazionale, nonche' del sinonimo ´Friulanoª per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;

Considerato che l'Amministrazione e' tenuta a dare esecuzione alle predette ordinanze dell'Organo di giustizia amministrativa;

Decreta:

Articolo unico

  1. In esecuzione delle ordinanze del T.A.R. del Lazio richiamate in premessa, in via transitoria, sino al...

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