DECRETO 21 giugno 2010 - Modifica dell''articolo 3 del decreto 25 settembre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l''uso della varieta'' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini ...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali figurano in particolare, per l'Italia, la varieta' di vite «Tocai Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai Friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso del nome della varieta' di vite «Tocai Friulano» in ambito nazionale, nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il regolamento (CE) del 4...

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