Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli - preziosi

Capo I Definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale; Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni; Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001; Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

1. Agli effetti del presente regolamento si intende

  1. per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251; b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento; c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme

    1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione; 2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione; 3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioe' i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio; 4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica; 5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi; d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale; e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega; f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto; g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi; h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono; i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto; l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto; m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto; n) per "indennita' di mora", le indennita' previste all'articolo 7, comma 3, del decreto; o) per "tipologia produttiva", la modalita' di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata; p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto; q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio delle camere di commercio o da loro aziende speciali, di cui all'articolo 13 del decreto; r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto; s) per "certificazione aggiuntiva", la facolta' riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformita' dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita

    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

  2. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono

  3. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali...

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