DECRETO 16 settembre 2008 - Criteri e modalita'' di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell''ammontare del beneficio unitario e modalita'' di utilizzo del Fondo di cui all''articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.
del Ministero dell'economia e delle finanze e
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:
al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;
al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;
al comma 35, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;
al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;
al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;
al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che istituisce il Segretariato generale;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di approvazione del «Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto 2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
Ritenuto che, in considerazione della variabilita' delle giacenze, derivante anche dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del...
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