Tipologie conciliative e regime degli effetti

AutoreSalvatore Antonello Parente
Pagine134-167
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CAPITOLO QUINTO
TIPOLOGIE CONCILIATIVE E REGIME DEGLI EFFETTI
SOMMARIO: 1. I tipi di conciliazione giudiziale tributaria: la conciliazione
totale e la soluzione della lite nella sua globalità. La conciliazione par-
ziale e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle controversie
per le quali non si è trovato l’accordo. Il divieto di adozione di pronunce
parziali. Lo schema sinottico procedurale della conciliazione parziale. -
2. L’effetto processuale prioritario della conciliazione tributaria: l’estin-
zione del giudizio. La prevalenza dell’accordo di conciliazione sulle
cause ostative. Gli effetti sostanziali della conciliazione. - 3. Gli effetti
della conciliazione sulle spese del giudizio nel caso di mancato accordo
per le spese processuali. L’automatismo del gravame. L’assunzione
espressa delle spese giudiziali da parte del contribuente. - 4. Gli effetti
penali della conciliazione tributaria tempestiva: la riduzione dell’entità
della pena e la funzione di circostanza attenuante. L’inidoneità della
conciliazione giudiziale ad assumere valenza di confessione nel proces-
so penale. - 5. Gli effetti del mancato versamento dell’intera somma do-
vuta o della prima rata nei venti giorni successivi all’accordo: l’ineffi-
cacia della conciliazione e la preclusione alla riscossione coattiva delle
somme dovute in base all’accordo. La prosecuzione del giudizio. Il re-
gime del mancato versamento delle rate successive alla prima: l’effica-
cia della conciliazione e l’esecuzione coattiva. La legittimazione a far
valere l’inadempimento per omesso o tardivo versamento delle somme
conciliate. - 6. La conciliazione di una sola parte nei rapporti tributari
plurisoggettivi, con derivazioni o dipendenti. L’applicazione del regime
della transazione delle obbligazioni solidali. - 7. La conciliazione giudi-
ziale e l’accertamento con adesione: l’affinità della funzione deflattiva e
la diversità della cadenza temporale. Il regime del tempo del perfezio-
namento.
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1. I tipi di conciliazione giudiziale tributaria: la conciliazione
totale e la soluzione della lite nella sua globalità. La concilia-
zione parziale e la prosecuzione del giudizio per la definizione
delle controversie per le quali non si è trovato l’accordo. Il
divieto di adozione di pronunce parziali. Lo schema sinottico
procedurale della conciliazione parziale.
Due sono le tipologie di conciliazione giudiziale ammesse
nell’ordinamento italiano: la conciliazione totale e la conciliazione
parziale (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992)1.
La conciliazione è totale quando investe la controversia nella
sua globalità e interessa tutti gli aspetti della lite dedotti nell’atto
introduttivo2; mentre, è parziale allorquando investe solo una parte
1 Sulla questione, E. MARELLO, Conciliazione della lite ed estinzione del
giudizio (art. 48, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546), cit., pag. 531, precisa che «è pacifi-
co che la conciliazione possa essere anche solo parziale, come riconosciuto
espressamente anche dal 1° co. della disposizione: in tale frangente la cessazione
della materia del contendere sarà parziale e il processo proseguirà per la decisio-
ne delle questioni ancora irrisolte. Potrebbero esservi delle difficoltà ove le parti
giungano a conciliare solo parte di questioni invece logicamente connesse (ad
esempio la conciliazione su una rettifica in materia di imposte sui redditi in cui
nulla si dica intorno alla rettifica, contenuta nello stesso atto di accertamento, in
cui lo stesso fatto assume rilevanza ai fini I.v.a.). Il giudice si troverebbe a dover
giudicare su di un fatto su cui le parti hanno espresso già una ricognizione con-
giunta, pur all’interno di un’altra prospettiva impositiva. In tale frangente si pos-
sono ipotizzare due soluzioni: 1) che il giudice ritenga inammissibile la concilia-
zione che comporterebbe una incoerenza interna tra fatti conciliati e fatti ancora
controversi; 2) in alternativa, che il giudice adotti la conciliazione come elemen-
to di convincimento».
2 Parte della dottrina (D. STEVANATO, sub art. 48, D.Lgs. n. 546 del 1992,
in AA.VV., Commentario breve alle leggi del processo tributario, a cura di C.
CONSOLO - C. GLENDI, Padova, 2005, pag. 449) ha ritenuto legittima una conci-
liazione meramente adesiva del contribuente alla pretesa vantata dall’Ammini-
strazione Finanziaria. In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui il contribuente
accetta integralmente la pretesa impositiva, al fine di fruire del regime sanziona-
torio più mite, previsto in caso di perfezionamento della conciliazione giudiziale,
al quale non avrebbe avuto diritto rinunciando al ricorso. Tale tesi è argomentata
riprendendo le interpretazioni offerte nel processo civile da una parte della dot-
trina (C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, cit., pag. 85), che ritiene le-
gittima la conciliazione nella quale una parte riconosce totalmente le ragioni
dell’altra. In ordine a tale orientamento, alcune perplessità sono state sollevate da
E. MARELLO, Conciliazione della lite ed estinzion e del giudizio (art. 48, D.Lgs.
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della controversia, ossia riguardi alcuni profili della lite, a condi-
zione che essi siano stati oggetto di contestazione nell’atto introdut-
tivo del giudizio.
Nel caso di conciliazione parziale3, il giudizio proseguirà per de-
finire le questioni controverse sulle quali non si è trovato l’accordo4.
31.12.1992, n. 546), cit., pag. 532, il quale limita «la conciliazione adesiva a
quelle fattispecie in cui il contribuente ha conosciuto per la prima volta nel giu-
dizio documenti a sostegno della pretesa che non aveva avuto modo di conoscere
al momento della proposizione del ricorso». Lo stesso autore continua sottoli-
neando che «negli altri casi, invece, si deve ritenere che per la rinuncia agli atti
l’unico istituto fruibile sia quello di cui all’art. 44, 1° co., D.Lgs. 31.12.1992, n.
546, con il corrispondente aggravio dato dalle spese processuali».
3 Peraltro, per distinguere la conciliazione parziale da quella totale, non bi-
sogna fare riferimento ad elementi di natura quantitativa, bensì valutare se
l’accordo conciliativo concerna o meno tutte le questioni dedotte in giudizio. In-
teressante, in proposito, appare l’esempio portato da L. TOSI, La conciliazione
giudiziale, cit., pag. 904, il quale precisa che, «a titolo di esempio, ove
l’accertamento contesti un’omessa fatturazione per 100 milioni, la conciliazione
parziale non consiste nel trovare l’accordo sull’importo di 50 o 60 milioni: en-
trambe le ipotesi realizzano la fattispecie della conciliazione totale. Conciliazio-
ne parziale si ha quando, a fronte di un accertamento composto da più rilievi (ad
esempio: omessa annotazione di ricavi per 100, costi indeducibili per 80, errata
imputazione a periodo di un determinato componente, ecc.), ci si accorda soltan-
to su alcuni di essi (poniamo sull’entità dei costi deducibili)». Negli stessi termi-
ni, si esprimono A. CISSELLO - P. SAGGESE, Conciliazione giudiziale, cit., pag.
772, secondo i quali, nella conciliazione giudiziale, «l’art. 48 del D.Lgs. 546/92
consente espressamente un’estinzione solo parziale della lite, quindi, se il nego-
ziato riguarda un accertamento contenente ad esempio tre recuperi a tassazione,
le parti possono conciliarsi solo con riferimento al primo, e la lite proseguirà per
gli altri due».
4 La stessa Amministrazione Finanziaria, nella Circolare ministeriale del 30
novembre 1994, n. 197/E, aveva ammesso la prosecuzione del giudizio, in caso
di conciliazione parziale, al fine di risolvere le questioni sulle quali non era in-
tervenuta la conciliazione. In tal senso, si vedano, altresì, L. TOSI, La concilia-
zione giudiziale, cit., pag. 904; P.P. RIVELLO, La conciliazione giudiziale. Natu-
ra dell’istituto e rapporti con il diritto penale, cit., pag. 8787; A. CISSELLO - P.
SAGGESE, Conciliazione giudiziale, cit., pag. 772. Questi ultimi autori, inoltre,
sottolineano che la possibilità di esperire una conciliazione solo parziale costitui-
sce l’elemento discretivo tra lo strumento conciliativo e l’accertamento con ade-
sione «poiché in quest’ultimo istituto, se l’ufficio ritiene, a seguito delle osserva-
zioni del contribuente, infondati uno o più recuperi a tassazione, propone di sti-
pulare l’adesione non tenendo conto di questi ultimi, ma non è possibile stipulare
una sorta di adesione parziale, proponendo ricorso per alcuni aspetti sui quali le
parti non sono pervenute ad una soluzione concordata».

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