Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: .

Agli Assessori alla Sanita' delle

Regioni e delle Province

Autonome di Trento e di Bolzano

All'Agenzia Italiana del Farmaco

All'Associazione Nazionale Comuni

Italiani

All'Assogenerici

Alla Federfarma

Alla Federazione degli Ordini dei

Farmacisti Italiani

Al Movimento Nazionale Liberi

Farmacisti

All'Associazione Farmacisti Non

Titolari

All'Assofarm

All'Associazione Nazionale

Industria Farmaceutica

Automedicazione (ANIFA)

Alla Farmindustria

All'Associazione Distributori

Farmaceutici

All'Omeoindustria

All'Associazione Nazionale

Importatori Produttori Rimedi

Omeopatici (ANIPRO)

All'Assoram

Alla Federdistribuzione

Al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti C/O Ministero Sviluppo economico

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

All'Associazione Nazionale

Cooperative Dettaglianti (ANCD)

All'Associazione Nazionale

Cooperative Consumatori (ANCC)

e, per conoscenza

Al Ministero dello sviluppo economico

Agli Assessori al commercio delle

Regioni e delle Province

Autonome di Trento e di Bolzano

  1. Introduzione.

    L'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», entrato in vigore lo stesso 4 luglio, ha previsto la possibilita' di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie. Nel testo modificato dalla legge di conversione (4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, S.O., entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione), il predetto articolo cosi' stabilisce, al comma 1:

    Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

    .

    Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono i seguenti:

    i. esercizi di vicinato: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

    ii. medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

    iii. grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

    Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006 (sempre nel testo finale, risultante dalla legge di conversione) stabilisce che:

    La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

    Il comma 3 del medesimo articolo prevede che:

    Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

    .

  2. Prodotti che possono essere venduti negli esercizi diversi dalle farmacie.

    Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera e) e all'art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE».

    Al momento alcuni farmaci industriali vendibili senza obbligo di ricetta medica, sono inseriti per tutte le loro indicazioni terapeutiche (Narcan, Sodio cloruro 0,9%, Glicerina fenica, Argento proteinato 0,5%, Acqua PPI), o per alcune patologie (Tautux, Siccaflud, Salvituss, Levotuss, Danka) in fascia A e quindi dispensati in farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale.

    In attesa di una eventuale...

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