DECRETO 15 giugno 1998 - Individuazione delle tipologie di scommesse effettuabili sulle corse di cavalli

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 4, comma 5, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, viene stabilita la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse; Visto l'art. 7, comma 2, del citato regolamento, in base al quale con il decreto di cui all'art. 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonche' di eventuali variazioni della stessa; Vista la nota n. 74215 del 12 giugno 1998 con la quale l'UNIRE, in merito a quanto sopra descritto, ha manifestato le proprie proposte; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 5, del citato regolamento;

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