DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003 - Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Visto in particolare il comma 9 del citato art. 25 della legge n.
448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'individuazione della tipologia e dei settori di interventi da considerare ai fini dell'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori; Tenuto conto che il comma 7 del gia' citato art. 25 della legge n.
448 del 2001 finalizza le risorse del fondo all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali di cui all'allegato A della predetta legge; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Su proposta del Ministro dell'interno;
Decreta
Art. 1.
Tipologia degli interventi
-
Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' destinato alla seguente tipologia di interventi
a) sostegno allo sviluppo produttivo; b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche; c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.
Art. 2.
Individuazione dei settori di intervento
-
Nell'ambito delle tipologie di interventi stabilite dall'art. 1, i settori cui destinare il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sono
a) attivita' di sostegno allo sviluppo produttivo; b) tutela ambientale; c) servizi a rete; d) trasporti e telecomunicazioni; e) servizi alla collettivita'; f) sicurezza; g) cultura e beni culturali.
Art. 3.
Interventi nel settore dell'attivita' di sostegno allo sviluppo produttivo
-
Per il settore di cui alla lettera a) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono
a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica; b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica; c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca; d) formazione professionale; e) informatizzazione dei servizi connessi alle attivita' produttive.
Art. 4.
Interventi nel settore della tutela ambientale
-
Per il settore di cui alla lettera b) dell'art. 2, gli...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA