DECRETO 10 aprile 2014, n. 122 - Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. (14G00134)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e dall'articolo 36, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», a norma del quale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e' tipizzato il modello standard per la trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del registro delle imprese;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», a norma del quale la tenuta e la gestione del registro delle imprese deve avvenire secondo tecniche informatiche;

Considerato che InfoCamere S.C.p.A., societa' consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni, ha il compito di assicurare la gestione informatica del registro delle imprese, al fine di garantire uniformita' informativa, completezza ed organicita' dei dati trattati su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese 1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e' redatto in conformita' al modello standard riportato nell'allegato A del presente decreto. 2. Il modello di cui al comma 1 e' compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed e' sottoscritto con firma digitale. Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. 3. In alternativa rispetto alle modalita' previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 4. 4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonche' sul sito «www.registroimprese.it». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34. - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: «Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - (Omissis). 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad...

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