COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e alla proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi in data 28 febbraio 2008 presso la sala consiliare del comune di Gambellara, con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI GAMBELLARA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:

Recioto di Gambellara

classico;

Recioto di Gambellara

spumante.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.

I vigneti gia' iscritti al relativo albo alla data dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini Gambellara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione...

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