Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini e alla proposta del relativo disciplinare di produzione, e revoca del...

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.

164.

Esaminata la domanda, presentata dal consorzio tutela vini Morellino, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto ministeriale 7 gennaio 1997 e successive modifiche;

Visto, sulla sopra citata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della Regione Toscana;

Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la Regione Toscana in merito all'accertamento del «particolare pregio»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, tenutasi in Scansano in data 19 maggio 2006 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende viticole;

Ha espresso nella riunione del 22 giugno 2006, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata dei vini «Morellino di Scansano», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il direttore generale: La Torre

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI SCANSANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva e' riservata al vino Rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale dai segnenti vitigni:

Sangiovese: minimo dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le...

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