COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.

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Esaminata la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 29 aprile 2008 a Frosinone dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» del vino «Cesanese del Piglio»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 29 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CESANESE DEL PIGLIO» O «PIGLIO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

Cesanese del Piglio

o «Piglio»

Cesanese del Piglio

o «Piglio» Superiore.

Art. 2.

Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione» per la regione Lazio a bacca rossa per non piu' del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.

Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in localita' la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest il confine provinciale fino a incontrare, in localita' Fontanarena, la...

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