DECRETO 28 Agosto 2007, n. 173 - Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, nonche' il codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" - allegato A.2;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali", registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare:

l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite;

l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo provvedimento;

l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari;

Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata "Disposizioni relative a specifici settori", nella quale sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati, per le finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' dagli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonche' di formazione;

Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai precitati enti pubblici che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e dai precitati enti pubblici devono necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge: operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli allegati e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione;

Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in via interlocutoria, nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

  1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", d'ora innanzi denominato "Codice", il regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, gia' regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonche' dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.

  2. Il presente regolamento identifica altresi' i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonche' di formazione, da parte degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville Vesuviane, istituito con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di Atene, istituita con legge n. 118/1987; Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n. 1447/1937, convertito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana, istituita con legge n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto Italiano di Numismatica, istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto Storico Italiano per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934; Accademia Nazionale dei Lincei, ricostituita con D.Lgs.Lgt. n. 359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico della liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alla premessa:

    - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante �Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali�, e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

    �Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio

    2001, n. 106.

    - Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante

    �Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

    15 gennaio 2004, n. 11.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno

    2004, n. 173, recante �Regolamento di organizzazione del

    Ministero per i beni e le attivita' culturali�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale del 17 luglio 2004, n. 166.

    - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante �Codice dei beni culturali e del paesaggio�, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45.

    - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

    400, recante: �Disciplina...

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