DELIBERAZIONE 29 novembre 2010 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''accordo aziendale concluso in data 6 ottobre 2010 dalla Tiemme Toscana Mobilita'' S.p.A. di Arezzo con le segreterie territoriali di Arezzo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL Trasporti (Pos. 38991). (Deliberazione n. 10/700...

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli;

Premesso:

che la Tiemme Toscana Mobilita' S.p.A. di Arezzo e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, nonche' nel Comune di Piombino;

che in data 6 ottobre 2010, la Tiemme Toscana Mobilita' S.p.A. di Arezzo e le segreterie territoriali di Arezzo delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL trasporti hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che, con nota dell'8 ottobre 2010, prot. n. 266, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';

che, con nota del 27 ottobre 2010, prot. n. 2151/RU, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche;

che decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002 n. 02/13 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e...

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