Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 14, 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo

1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n.

50;

Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede

consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per

gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono

state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si Ë ritenuto

di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 6, dove non Ë stata disciplinata la ´regolare condotta

in libert‡ª perchÈ estranea alla materia del testo unico,

e si Ë preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di

attuazione secondaria;

- articolo 30, dove non si Ë estesa la previsione al processo amministrativo

perchÈ la norma originaria Ë limitata al processo civile e non

Ë estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;

- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento

si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile

con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;

- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennit‡ del teste

Ë stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente

pubblico;

- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione

dei dipendenti pubblici Ë stato raccordato con la riforma della dirigenza;

- articolo 65, dove l'indennit‡ speciale di cui alla legge 19 febbraio

1981, n. 27, Ë compresa perchÈ gi‡ contenuta nella normativa

originaria;

- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo

82) non Ë stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di

parte, perchÈ nella normativa originaria Ë riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente

disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa

che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate

tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non Ë necessaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 14 marzo 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione

del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per

la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia

e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

PARTE I

Disposizioni generali

TITOLO I

Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto.

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di

spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte

dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio

a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene

pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie

processuali.

Art. 2

¿mbito di applicazione.

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile,

amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente

riferite dal presente testo unico ad uno o pi˘ degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre,

regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

Art. 3

Definizioni.

1. (Vedi l'art. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114).

TITOLO II

Disposizioni generali relative al processo penale

Art. 4

Anticipazione delle spese.

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di

quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla

pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice

di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231.

2. Se la parte Ë ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario

anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo

le previsioni della parte III del presente testo unico.

Art. 5

Spese...

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