Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo
1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50;
Udito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede
consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono
state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si Ë ritenuto
di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 6, dove non Ë stata disciplinata la ´regolare condotta
in libert‡ª perchÈ estranea alla materia del testo unico,
e si Ë preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di
attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si Ë estesa la previsione al processo amministrativo
perchÈ la norma originaria Ë limitata al processo civile e non
Ë estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento
si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile
con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennit‡ del teste
Ë stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente
pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione
dei dipendenti pubblici Ë stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennit‡ speciale di cui alla legge 19 febbraio
1981, n. 27, Ë compresa perchÈ gi‡ contenuta nella normativa
originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo
82) non Ë stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di
parte, perchÈ nella normativa originaria Ë riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente
disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa
che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate
tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non Ë necessaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia
e delle finanze;
Emana il seguente decreto:
Disposizioni generali
Oggetto e definizioni
Art. 1
Oggetto.
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di
spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte
dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio
a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene
pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie
processuali.
Art. 2
¿mbito di applicazione.
1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente
riferite dal presente testo unico ad uno o pi˘ degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre,
regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
Art. 3
Definizioni.
1. (Vedi l'art. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114).
Disposizioni generali relative al processo penale
Art. 4
Anticipazione delle spese.
1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di
quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla
pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice
di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231.
2. Se la parte Ë ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario
anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo
le previsioni della parte III del presente testo unico.
Art. 5
Spese...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA