TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2019). (20A00242)

Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e' altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo. 2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o piu' provvedimenti, e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonche' per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g). 3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori. 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

  1. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

  2. posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. 6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonche' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi' partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio. 8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. E' consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 9. La procedura di cui al comma 1 prevede: a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

  3. la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;

  4. l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

  5. lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

  6. la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

  7. l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi' conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);

  8. l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purche': 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivita' didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita' della relativa posizione contributiva;

    2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso;

    3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016. 11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con uno o piu' decreti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro: a) i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

  9. la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al...

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