TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91 - Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.». (17A05735)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud». 2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, (( o entro centoventi giorni se residenti all'estero ));

  1. non risultino gia' (( titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o )) beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all'autoimprenditorialita'. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -- Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17. (( 4. Le amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. 6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, (( o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, )) dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale;

  2. societa', ivi incluse le societa' cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1. 7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di (( 50.000 euro )). Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a (( 50.000 euro )) per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del (( regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 )), sulla disciplina degli aiuti (( de minimis )). 8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi' articolati: a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

  3. 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione di cui al comma...

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