TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99 - Testo del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 146 del 25 giugno 2017 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti (( per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' )) per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.». (17A05516)

Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2. 2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto. Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «Art. 107 (ex articolo 87 del TCE). - 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

  1. gli aiuti destinati a ovviare ai danni...

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