TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117 - Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione 12 agosto 2016, n. 161 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.». (16A06310)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico 1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017». 2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2016». (( 2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonche' per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'. 2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, e' altresi' autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilita', nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis. 2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalita' di esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali. 2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale...
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