TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18 - Testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2016), coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.». (16A02910)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo. 1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.»;

  1. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.». 2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla seguente: «cinquecento»;

  2. al comma 4, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «centomila»;

  3. dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.». 3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «competenza territoriale,» (( sono inserite )) le seguenti: «nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,». 4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fusioni e trasformazioni»;

  4. al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «banche popolari o»;

    (( c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria trasformazione in societa' per azioni. In mancanza, la societa' delibera la propria liquidazione.»;

    )) d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.». (( 5. Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti )) i seguenti: «Art. 37-bis (Gruppo Bancario Cooperativo). - 1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal...

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