TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92 - Testo del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 4 luglio 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 15), recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.». (24A04307)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Assunzione di 1.000 unita' del Corpo di Polizia penitenziaria

1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

a) 500 unita' per l'anno 2025

b) 500 unita' per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ed euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ed euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026

b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035 ed euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 703 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere

iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le

riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in

servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque

anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici

mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma

prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori

requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai

rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento

c) Polizia di Stato: 45 per cento

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per

cento

f)

1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,

eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati

idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a

concorso.

2.

3. Nella formazione delle graduatorie le

amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del

periodo di servizio svolto e delle relative

caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e

attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'

stata fatta domanda di accesso nonche' delle

specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,

considerati utili.

.

- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge

23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

Omissis.

200. Nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di

euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente

con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

.

Art. 2

Assunzione di dirigenti penitenziari

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di venti unita' di dirigente penitenziario.

2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalita' previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente fino a un massimo di venti unita' di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5...

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