TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76 - Testo del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2024), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.». (24A04300)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Contributi per beni mobili

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

6-ter. Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1, puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del presente articolo.

6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

.

1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di beni mobili, e» sono soppresse

b) il secondo periodo e' soppresso.

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate confluisce per l'anno 2024 nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies del

decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2023, n. 177,

recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza

provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire

dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la

ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»,

come modificato dalla presente legge:

Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini

del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori

di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse

finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'

speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),

il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai

sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di

ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il

rafforzamento locale degli edifici residenziali e

produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi

di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture

sportive, che presentano danni lievi

2) interventi di ripristino o di ricostruzione

puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi

compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e

assistenza alla persona, che presentano danni gravi

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri

e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o

distrutti

b) definire criteri di indirizzo per la

pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli

interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di

riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo

da rendere compatibili gli interventi strutturali con la

tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici

e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette

ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza

energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i

soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di

ricostruzione

c) individuare le tipologie di immobili e il livello

di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera

b) sono utilizzabili per interventi immediati di

riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'

di attuazione

d) individuare le tipologie di immobili e il livello

di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera

b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di

ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad

abitazione o attivita' produttive distrutti o che

presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e

le modalita' di attuazione

e) definire i criteri in base ai quali le regioni

interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle

disposizioni commissariali, i centri e nuclei di

particolare interesse, o parti di essi, che risultano

maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono

eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi

f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da

adottare per la determinazione del costo degli interventi e

dei costi parametrici.

2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di

ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al

rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove

richiesta.

3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo

20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai

sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi,

fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei

limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'

speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte

alle seguenti tipologie di intervento e di danno

direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui

all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo

articolo 20-bis:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli

immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per

servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle

dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche

distrutti o danneggiati, in relazione al danno

effettivamente subito

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali

alle attivita' produttive, industriali, agricole,

zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,

professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non

commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,

fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico

o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia

asseverata

c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti e

in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso

del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE)

n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni

geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti

agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento

(UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE)

2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, previa

presentazione di perizia asseverata

d) danni alle strutture private adibite ad attivita'

sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,

ricreative, sportive e religiose

e) danni agli edifici privati di interesse

storico-artistico

f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai

soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti

autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o

depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei

g) delocalizzazione temporanea delle attivita'

economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati

dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine

di garantirne la continuita'

allo scopo di favorire la

ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di

ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la

delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e

zootecniche in strutture temporanee che, per le loro

caratteristiche, possono essere utilizzate in via

definitiva e' assentita, su richiesta del titolare

dell'impresa, dal competente ufficio regionale

h) interventi sociali e...

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