Testo del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 2004), coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2004), recante: ??Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 1.

Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA 1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non puo' comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, reca «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175, serie ordinaria).

Articolo 1-bis.

Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 (( 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento»

e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni»

sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di euro 259.000».

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 e' corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza e' corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attivita' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua e' corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo e' fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.

691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.

35, e successive modificazioni.

8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo )).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), come modificato dalla presente legge

Articolo 3-bis. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di euro 259.000 per ciascuna impresa.

1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.

3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

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- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40)

Articolo 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incre-mentato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I...

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