DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2012, n. 127 - Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 giugno 2012, S.O. n. 20) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), ed in particolare l'art. 2;

Ravvisata la necessita' di introdurre norme regolamentari coerenti con le linee di indirizzo amministrativo-contabile affermatesi negli ultimi anni, anche tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di dichiarazione di affidabilita' del rendiconto regionale;

Visto lo schema di 'Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1031;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

CAPO I Disposizioni generali Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

Art. 2.

Soggetti beneficiari 1. Ai sensi del comma 1, dell'art. 1, della legge, accedono ai contributi di cui al regolamento le associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e le associazioni d'arma, operanti nel territorio regionale anche in qualita' di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

  1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 2, della legge, le associazioni di cui al comma 1 soddisfano le seguenti condizioni:

    1. costituzione ed operativita' dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della legge;

    2. esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realta';

    3. assenza di finalita' di lucro;

    4. svolgimento effettivo di attivita' promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attivita' sono riferite ad ambedue le realta'.

    Art. 3.

    Iniziative finanziabili 1. I soggetti di cui all'art. 2 chiedono il sostegno regionale per il finanziamento della propria attivita' istituzionale, anche attraverso progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

    CAPO II Presentazione delle domande Art. 4.

    Modalita' di presentazione delle domande 1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano, con l'osservanza...

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