La testimonianza del minore

AutoreAntonio Forza
Pagine613-614

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Va segnalato, per i tipi di CEDAM, l'ultimo lavoro di LUISELLA DE CATALDO NEUBURGER dal titolo La testimonianza del minore 1. Il sottotitolo, Tra scienza del culto del cargo e fictio juris, incuriosisce e nello stesso tempo intriga.

L'argomento affrontato dall'autrice è, sicuramente, tra i più delicati e complessi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista psicologico.

Sono frequenti, nella casistica giudiziaria, processi che si concludono con pronunce di condanna fondate sulla testimonianza di minori, anche di tenera età.

Nel nostro sistema processuale, infatti, chiunque può assumere, ai sensi dell'art. 196 comma 1 c.p.p., la veste tecnica di testimone e la deposizione di un bambino può essere assunta ed allegata come unica fonte di prova.

Le dichiarazioni rese dai minori d'età (2 anni - 18 anni) non hanno una efficacia probatoria limitata, per così dire affievolita. Il legislatore non ha previsto in questi casi delle specifiche indicazioni sui criteri di valutazione della testimonianza, come ad esempio nell'ipotesi del chiamante in correità. In questo caso, infatti, ´le dichiarazioni rese del coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, a norma dell'art. 12, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilitઠ(art. 192 comma 3 c.p.p.).

Tutt'al più esiste la possibilità per il giudice di disporre gli accertamenti opportuni, con i mezzi consentiti dalla legge qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza (art. 196 comma 2 c.p.p.).

E qui entra in campo l'esperto.

Spetta dunque al Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, valutare la credibilità delle dichiarazioni rese dal minore e decidere se effettuare l'eventuale verifica sull'idoneità a testimoniare.

Ma che cos'è questa categoria della idoneità a testimoniare?

La giurisprudenza ha fornito dei parametri ben precisi, all'interno dei quali va verificata la sussistenza o meno di tale idoneità.

Sinteticamente, essi sono rappresentati da:

1) la libera e cosciente capacità di determinazione del soggetto;

2) il discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguare risposte coerenti;

3) la capacità di valutazione delle domande suggestive;

4) la capacità mnemonica sufficiente in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione;

5) la piena consapevolezza dell'impegno che si assume con la testimonianza di riferire con verità e completezza i fatti di cui si è a conoscenza 2.

V'è da chiedersi, se tali parametri dovessero essere sempre applicati coerentemente, quante testimonianze di minori potrebbero essere ritenute idonee.

Mi domando quanti, tra gli psicologi esperti, che solitamente vengono nominati dai giudici per valutare le dichiarazioni dei bambini, siano a conoscenza dell'esistenza di questi parametri.

La stessa sentenza della Suprema Corte, sopra citata, ci dice, ancora, che il concetto di idoneità a testimoniare è concetto diverso e più ampio rispetto al concetto di capacità di intendere e...

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