Test per l'autovalutazione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine469-478

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@1 Principi generali

  1. Per giurisdizione si intende:

    l’attività di cura in concreto degli interessi pubblici esercitata dagli organi della pubblica amministrazione

    l’attività esercitata dai giudici volta ad applicare, nel caso concreto, le norme giuridiche

    l’attività di produzione di norme giuridiche generali ed astratte

    l’attività esercitata dai giudici, con esclusione delle sezioni specializzate, volta ad applicare, nel caso concreto, le norme giuridiche

  2. La competenza indica:

    l’attività esercitata dai giudici volta a gestire un negozio o un affare per la cui conclusione è necessario l’intervento di un terzo estraneo o imparziale

    il numero di cause spettanti a ciascun giudice

    l’attività esercitata dai giudici volta ad applicare, nel caso concreto, le norme giuridiche

    la misura della giurisdizione spettante a ciascun giudice

  3. Le azioni di cognizione possono suddividersi in:

    azioni di accertamento e azioni di condanna

    azioni di accertamento, azioni di condanna e azioni costitutive

    azioni di accertamento e azioni costitutive

    azioni di accertamento, azioni esecutive e azioni costitutive

  4. Il tribunale:

    ha competenza in materia civile e penale e giudica in composizione monocratica nei casi tassativamente previsti dall’art. 50bis c.p.c., mentre in tutti gli altri casi giudica in composizione collegiale

    ha competenza in materia civile e penale e giudica in composizione collegiale nei casi tassativamente previsti dall’art. 50bis c.p.c., mentre in tutti gli altri casi giudica in composizione monocratica

    ha competenza in materia civile e penale e giudica sempre in composizione collegiale

    ha competenza in materia civile e penale e giudica sempre in composizione monocratica

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  5. Nelle cause relative a diritti di obbligazione:

    è competente il giudice del luogo in cui risiede il convenuto

    è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore

    è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio

    è competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione, ma non il giudice del luogo in cui è sorta

  6. La giurisdizione e la competenza si determinano avendo riguardo:

    alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda

    alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e ai mutamenti normativi o fattuali successivi alla domanda

    alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della costituzione in giudizio dell’attore

    alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della costituzione in giudizio del convenuto

  7. Ai sensi dell’art. 51 c.p.c., il giudice non ha l’obbligo di astenersi:

    se ha rapporti di vicinato con uno dei difensori

    se ha rapporti di credito o debito con una delle parti

    se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa

    se è tutore o curatore di una delle parti

  8. L’ordinanza:

    può essere pronunciata in udienza o fuori udienza ed è, normalmente, modificabile ma non revocabile dal giudice che l’ha pronunciata

    può essere pronunciata in udienza o fuori udienza ed è, normalmente, modificabile e revocabile dal giudice che l’ha pronunciata

    può essere pronunciata in udienza o fuori udienza ed è, normalmente, revocabile ma non modificabile dal giudice che l’ha pronunciata

    può essere pronunciata in udienza o fuori udienza ed è, normalmente, non modificabile e non revocabile dal giudice che l’ha pronunciata

    Risposte esatte: 1 - b; 2 - d; 3 - b; 4 - b; 5 - c; 6 - a; 7 - a; 8 - b

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    @2 Il processo di cognizione

  9. Ai sensi dell’art. 163 c.p.c., l’atto di citazione deve contenere:

    il codice fiscale dell’attore

    il codice fiscale del convenuto

    l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta

    l’indicazione generica dei mezzi di prova

  10. Il convenuto deve costituirsi in giudizio:

    esclusivamente a mezzo di procuratore, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione

    a mezzo del procuratore o, a sua scelta, personalmente, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione

    a mezzo del procuratore o personalmente, nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione

    a mezzo del procuratore o personalmente, nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione

  11. Nella comparsa di risposta il convenuto deve:

    ...

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