DECRETO 10 ottobre 2012 - Modalita' per l'esportazione o l'importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo. (13A00447)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante: «Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», ed in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2, che prevede che, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano regolate l'importazione e l'esportazione di cellule e tessuti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti»;

Visti gli articoli 8 e 10 della richiamata legge, che definiscono i compiti attribuiti al Centro Nazionale Trapianti ed ai Centri interregionali e regionali per i trapianti;

Visti, altresi', l'articolo 13 della citata legge che individua le strutture ove sono effettuati i prelievi di organi;

gli articoli 15 e 16 che disciplinano le strutture per la conservazione dei tessuti prelevati e quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti;

Visto, in particolare, l'art. 27 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che, nell'abrogare l'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, recante: «Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea», ha disposto che le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della richiamata legge n. 301 continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida sulle modalita' di disciplina delle attivita' di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 23 settembre 2004 (Rep. Atti n. 2085/CSR), adottato in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: «Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo» che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente...

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