CIRCOLARE 26 novembre 2008, n. 33 - Attuazione dell''articolo 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133/2008. Estensione del sistema di tesoreria unica mista e nuove procedure di accreditamento delle risorse finanziarie destinate al settore sanitario.

Regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano

Province

Comuni

Comunita' Montane

Organi straordinari di liquidazione dei comuni

Unioni di comuni

Comunita' isolane

Istituzioni di enti locali

Consorzi di funzioni fra enti locali

Autorita' di ambito

Aziende sanitarie locali

Aziende ospedaliere

Policlinici universitari

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Istituti zooprofilattici sperimentali

Aziende sanitarie regionali

Universita'

Tesorieri degli enti e, per conoscenza:

Amministrazioni centrali dello

Stato

Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Corte dei conti - Segretariato generale

Sezioni regionali della Corte dei conti

Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro

Unione province d'Italia

Associazione nazionale comuni italiani

Unione nazionale comuni comunita' enti montani

Associazione Bancaria Italiana

Premessa

L'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risponde essenzialmente alle esigenze, avanzate anche a livello europeo, di omogeneizzazione e di semplificazione delle procedure che interessano la finanza pubblica.

La normativa puo' contribuire, infatti, anche al miglioramento della prevedibilita' dei flussi finanziari che incidono sulla liquidita' giornaliera del Conto disponibilita' del Tesoro, come richiesto dalla Banca Centrale Europea.

D'altra parte, l'esigenza di un intervento di omogeneizzazione dei diversi regimi di tesoreria unica, come quello delineato dalla normativa in oggetto, era stata gia' segnalata nelle annuali relazioni presentate al Parlamento sull'andamento della sperimentazione avviata per il superamento del sistema di tesoreria unica relativa agli anni 2006-2007.

Oltre alla semplificazione della normativa, l'omogeneizzazione del sistema di tesoreria unica consente di superare i numerosi problemi che, attualmente, compromettono una corretta attivita' di monitoraggio a causa di dati e comportamenti estremamente differenziati.

E' bene rilevare che la citata normativa nasce dall'esigenza di coordinare la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, per la tutela dell'interesse nazionale legato alla necessita' di consentire allo Stato il controllo della liquidita' e la disciplina dei relativi flussi monetari attraverso un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, senza con cio' incidere sull'autonomia degli enti nel disporre delle proprie disponibilita' liquide.

Piu' in dettaglio, l'art. 77-quater ha esteso - a partire dal 1° gennaio 2009 - l'applicazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) assoggettati al regime di tesoreria unica, e agli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, compresi i Policlinici universitari a gestione diretta e le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali).

Tali enti si vanno ad aggiungere a quelli gia' assoggettati al sistema di tesoreria unica mista in forza di precedenti disposizioni: le universita' (art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), le regioni a statuto ordinario (art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e le province (art. 66, comma 11, della citata legge n. 388/2000).

L'art. 77-quater ha inoltre previsto al comma 9 la cessazione dell'efficacia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, che hanno interessato alcune universita' (decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998, n. 152772 del 3 giugno 1999 e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003), nonche' alla sperimentazione SIOPE, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83361 dell'8 luglio 2005, che ha interessato Regioni, enti locali e universita'.

E' stata in questo modo realizzata un'omogeneizzazione all'interno dei singoli comparti interessati (regioni, enti locali, universita') e una rilevante semplificazione del quadro normativo riferito alla tesoreria unica, che si concretizza con l'inserimento di una nuova categoria di enti, quelli che fanno parte del comparto sanitario, e con la contestuale cessazione delle diverse forme di sperimentazione per il superamento della tesoreria unica disposte nel corso degli anni.

L'art. 77-quater, comma 7, nel modificare il comma 2, dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ha poi ridefinito le tipologie di entrate che, con decorrenza 1° gennaio 2009, debbono essere versate sulle contabilita' speciali degli enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista individuando, a questo fine, solamente le somme direttamente provenienti dal bilancio dello Stato e specificando che vi sono incluse - oltre naturalmente alle entrate gia' previste nella precedente formulazione e provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi - quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

A questo ultimo proposito si fa presente che le devoluzioni, che debbono affluire sulla contabilita' speciale presso la tesoreria statale, riguardano le quote di tributi erariali attribuite alle singole regioni a statuto speciale e province autonome e riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli di spesa del bilancio dello Stato. Non rientrano invece in tale fattispecie i tributi erariali riscossi direttamente dalle regioni - come avviene ad esempio per la regione Siciliana, che li acquisisce direttamente presso il tesoriere regionale - a meno che le norme di attuazione degli statuti non ne abbiano previsto il versamento su conti aperti presso la tesoreria statale.

La ridefinizione operata con il comma 7 assume un significato di rilievo in quanto fa convergere presso la tesoreria statale unicamente i flussi finanziari che sono correlati alla gestione delle risorse statali, mentre lascia al di fuori della tesoreria statale i flussi relativi all'acquisizione di entrate proprie da parte degli enti coinvolti (compresi i trasferimenti da enti diversi dallo Stato), consentendo tra l'altro, come precedentemente rilevato, di migliorare la prevedibilita' dei movimenti finanziari che interessano il conto Disponibilita' del Tesoro con la conseguente stabilizzazione del relativo saldo, secondo le indicazioni della Banca Centrale Europea.

Si ritiene necessario sottolineare, infine, che nulla viene innovato per quanto riguarda le risorse provenienti dall'Unione Europea per il cofinanziamento degli interventi di politica comunitaria. Tali finanziamenti sono inscindibilmente connessi con le quote di cofinanziamento nazionale a carico del bilancio statale e quindi continuano a essere gestiti con le modalita' previgenti. In particolare per le regioni e le province autonome le relative erogazioni affluiscono sugli specifici conti correnti aperti presso la tesoreria statale, appositamente costituiti con destinazione vincolata. Per le altre tipologie di enti i finanziamenti comunitari continuano a essere versati sui rispettivi conti di tesoreria unica ovvero sulle contabilita' speciali istituite ad hoc ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994. A suffragare tale impostazione e' l'esplicita volonta' del Legislatore, che non ha ritenuto di estendere ai finanziamenti comunitari - che pure affluiscono su appositi conti correnti della tesoreria centrale - la procedura invece prevista per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF. Solo per questi tributi, infatti, il comma 2 del citato art. 77-quater prevede espressamente che le somme affluite sui conti di tesoreria statale debbano essere accreditate presso i tesorieri bancari degli stessi enti.

Conclusivamente, per i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali continuano ad applicarsi le vigenti procedure.

  1. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.

    1.1 Apertura delle nuove contabilita' speciali.

    Il nuovo regime di tesoreria unica applicato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si concretizza, in primo luogo, con la sostituzione dei due conti correnti attualmente aperti presso la tesoreria centrale dello Stato (conto ordinario e conto sanita') con una...

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