DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 47 - Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2011) IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale o animale in attuazione dell'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)', nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Presidente il Vicepresidente: CIRIANI

Allegato

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilita' del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 2 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attivita' del fondo;

  2. prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

  3. biomasse: materiali di natura o di derivazione biologica diversi da prodotti agricoli ma derivanti dagli stessi;

  4. trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'esclusione delle attivita' agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

  5. intensita' dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

  6. convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni;

  7. concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario e alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;

  8. costruttore dell'impianto: impresa fornitrice dell'impianto a biomasse che ne cura la costruzione, posa in opera ed eventuale manutenzione;

  9. spese generali: spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze...

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