DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. 47 - Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2011) IL PRESIDENTE
(Omissis);
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale o animale in attuazione dell'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)', nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
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Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Presidente il Vicepresidente: CIRIANI
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
Art. 1.
Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilita' del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 2 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'art. 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
Art. 2.
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
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amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attivita' del fondo;
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prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
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biomasse: materiali di natura o di derivazione biologica diversi da prodotti agricoli ma derivanti dagli stessi;
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trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'esclusione delle attivita' agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
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intensita' dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
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convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni;
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concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario e alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria;
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costruttore dell'impianto: impresa fornitrice dell'impianto a biomasse che ne cura la costruzione, posa in opera ed eventuale manutenzione;
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spese generali: spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze...
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