Emissione della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge

finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge

22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del

quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni

di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di

credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel

medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito

nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui e' stabilito, tra

l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate

ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli

da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con

modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra

l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato

decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che

all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle

dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta

sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta

relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai

periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede

mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia

fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalita'

stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto, altresi', il secondo comma dell'art. 5 del citato

decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalita'

di calcolo del rimborso, e si dispone che:

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire

10.000 miliardi;

con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le

caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei

titoli stessi;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed,

in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite

massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso, al netto

di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale,

in applicazione dell'art. 5 del ciato decreto-legge n. 307 del 1994,

si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla

norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno

assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento

1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le

modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove

si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi

per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti

d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal

Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione

inferiore l'importo di ciascun credito;

Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato

nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16

gennaio 1997 - serie generale - come risulta modificato dal decreto

ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, con il quale e' stata disposta,

per le finalita' di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307

del 1994, l'emissione di una prima tranche di certificati di credito

del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, di durata

ottennale, per l'importo di nominali L. 195.671.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 788675 del 30 dicembre 1996,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1997, con

cui, per le finalita' di cui alla citata normativa, e' stata disposta

una ulteriore emissione dei suddetti certificati di credito del

Tesoro per l'importo di nominali lire 2.000 miliardi ed e' stato

stabilito, fra l'altro, che:

con successivi decreti ministeriali, da emanarsi sulla base degli

elenchi dei creditori d'imposta che verranno trasmessi dal Ministero

delle finanze, si provvedera' all'assegnazione agli aventi diritto

dei certificati suddetti;

i medesimi certificati di credito sono rappresentati da un unico

certificato provvisorio al portatore, da depositarsi presso la Banca

d'Italia; tale certificato sara' poi sostituito dai titoli

definitivi, in seguito all'emanazione dei provvedimenti di

assegnazione di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato

nel supplemento ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 166 del

18 luglio 1997 - serie generale - come risulta modificato dal decreto

ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997, con il quale e' stata disposta,

a valere sul suddetto importo di lire 2.000 miliardi, l'assegnazione

di una seconda tranche dei medesimi certificati di credito del Tesoro

per l'importo di nominali L. 1.996.400.000.000;

Vista la lettera in data 15 giugno 1998 con la quale il Ministero

delle finanze, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n.

307 del 1994, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte

integrante del presente decreto, riguardante n. 240 creditori

d'imposta ai sensi della medesima disposizione legislativa, per un

totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 1.767.840.000.000;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una

terza tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo di

complessive L. 1.767.840.000.000, da assegnarsi, per l'importo di L.

3.600.000.000, a completamento della citata emissione di lire 2.000

miliardi, e che, pertanto, contro il rilascio dei suddetti titoli di

Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo di L.

1.764.123.000.000, corrispondente alla differenza fra il controvalore

dell'emissione e quanto e' gia' stato versato (L. 3.717.000.000) a

fronte di precedenti emissioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e

successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 5 del

decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22

luglio 1994, n. 457, ed in applicazione dell'art. 1, secondo comma,

del decreto ministeriale 30 dicembre 1996, citato nelle premesse, e'

disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito

del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L.

1.767.840.000.000, di cui L. 3.600.000.000 a completamento

dell'emissione disposta con il predetto decreto ministeriale per lire

2.000 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata: otto anni;

godimento: 1 gennaio 1995;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le

modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre

1994, citato nelle premesse.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale del 19

dicembre 1996, citato nelle premesse, i certificati di cui

all'articolo precedente, nelle more dell'allestimento dei titoli

definitivi, saranno rappresentati da un certificato globale

provvisorio al portatore dell'importo di L. 1.767.840.000.000, da

custodire nei depositi della "gestione centralizzata" in essere

presso la Banca d'Italia.

Il certificato provvisorio al portatore dell'importo di L.

3.600.000.000, depositato presso la Banca d'Italia - Amministrazione

centrale - Servizio cassa generale, ai sensi dell'art. 2 del decreto

ministeriale del 30 dicembre 1996, altresi' citato nelle premesse,

verra' restituito, previo annullamento.

Art. 3.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto

ministeriale del 19 dicembre 1996, citato nelle premesse,

l'allestimento dei titoli di cui verra' chiesta la consegna materiale

dovra' essere richiesto dagli interessati nei tagli massimi

consentiti dagli importi delle rispettive assegnazioni.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e

modalita' di emissione stabilite con i decreti ministeriali del 22

dicembre 1994, del 19 e 30 dicembre 1996, menzionati nelle premesse.

Art. 4.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti

sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 529.576.664.140, faranno

carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti

per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno

finanziario 2003, faranno carico ad apposito capitolo che verra'

istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente

al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio

centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verra'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1998

Il Ministro: Ciampi

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE Imp. del Ecc. Ecc.

D'IMPOSTA titolo capitale interesse

(in migl) (in migl) (in migl)

-- -- -- --

1) Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Codice ABI 1005

  1. Lloyd Adriatico S.p.a.

    (c.f. 00104230321) 8.128.000 1.375 0

  2. Compagnia Tirrena di assicurazioni

    S.p.a. (c.f. 00409030582) 2.530.000 902 0

  3. G.I.M. - Generale industrie

    metallurgiche (c.f. 00421400482) 2.269.000 913 0

  4. Societa' finanziamenti idrocarburi

    S.p.a. (c.f. 00448770586) 37.627.000 395 0

  5. Sezione speciale per il credito

    industriale (c.f. 00606610582) 3.394.000 398 0

  6. Edizione Holding S.p.a.

    (c.f. 00778430264) 6.673.000 811 0

  7. Serfi S.p.a. (c.f. 00848180154) 9.046.000 475 0

  8. SMI - Societa metallurgica italiana

    S.p.a. (c.f. 00931330583) 6.297.000 507 0

  9. Marcegaglia S.p.a.

    (c.f. 01331020204) 1.748.000 881...

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