Tertium genus tra dolo e colpa in uno sguardo comparativo e nelle soluzioni delle sezioni unite

AutoreGaetano Stea
Pagine209-218
209
Rivista penale 3/2015
Dottrina
TERTIUM GENUS TRA DOLO
E COLPA IN UNO SGUARDO
COMPARATIVO
E NELLE SOLUZIONI
DELLE SEZIONI UNITE (*)
di Gaetano Stea
(*) Il presente lavoro riprende considerazioni svolte nella monogra-
f‌ia di G. STEA, I principi di diritto penale nella giurisdizione europea,
Pisa, 2014.
SOMMARIO
1. Cenni introduttivi. 2. Sguardo comparativo sulle def‌inizioni
normative di dolo e colpa. 3. La terza forma dell’elemento
soggettivo negli ordinamenti stranieri. L’esperienza inglese:
«recklessness»; 3-1) (segue) L’esperienza francese: «mise
en danger délibérée de la personne d’autrui». 3-2) (segue)
L’esperienza spagnola: «manif‌iesto desprecio por la vida de
los demás». 4. La problematica del dolo eventuale come terza
forma di colpevolezza e la restrizione possibile dell’elemento
soggettivo f‌ino alla colpa grave. 5. Annotazioni sul c.d. omi-
cidio stradale.
1. Cenni introduttivi
Il nesso intellettuale tra autore e fatto è un requisito
strutturale del fatto tipico. Nel nostro ordinamento (1), i
criteri di imputazione soggettiva sono espressamente de-
f‌initi nell’art. 43 c.p. e, di regola, i delitti sono dolosi (art.
42 c.p.) (2), salvo che vi sia espressa previsione della fat-
tispecie colposa (3), mentre le contravvenzioni possono
essere indifferentemente dolose o colpose, a meno che
non vi siano incompatibilità di natura logica tra singole
fattispecie contravvenzionali ed il dolo o la colpa. Non va
trascurata, poi, la problematica sull’individuazione della
linea di conf‌ine tra dolo eventuale e colpa con previsione.
Non essendo possibile, in questa sede, esaminare ap-
profonditamente le diverse concezioni dogmatiche relative
all’élément moral, l’indagine comparativa sarà appuntata,
da un lato, sulla scelta legislativa di prevedere una def‌ini-
zione normativa di dolo o colpa, onde contenere l’esegesi
applicativa e, dall’altro, sull’individuazione di una soglia
minima di rilevanza penale del nesso intellettivo, alla
stregua dell’indirizzo legislativo eurounionista.
Il Parlamento europeo, infatti, ha fornito un’importante
indicazione di indirizzo, riconoscendo la centralità nel di-
ritto penale, fra gli altri, del principio di colpevolezza che
impone «pene soltanto per atti commessi intenzionalmen-
te oppure, in circostanze eccezionali, per atti che impli-
chino grave negligenza» (4). È evidente che l’indicazione
europea, adagiandosi sulla concezione psicologica della
colpevolezza, restringe notevolmente l’area di rilevanza
penale del nesso psicologico alle sole ipotesi di dolo e di
colpa grave, lasciando, comunque, aperta la problematica
della «linea di conf‌ine» tra dolo e colpa ed, in particolare,
tra le forme border line di dolo eventuale e colpa coscien-
te, come, del resto, all’interno della colpa, risulta sempre
diff‌icile poter distinguere la colpa lieve da quella grave,
che, come visto, per la massima istituzione democratica
europea, costituisce il limite della rilevanza penale di un
comportamento.
2. Sguardo comparativo sulle def‌inizioni normative di
dolo e colpa
L’atteggiamento più diffuso negli ordinamenti stranieri
è quello relativo all’assenza di una def‌inizione normativa
dei criteri d’imputazione soggettiva (5), mentre essa si
ritrova nella legislazione penale portoghese, bosniaca,
croata, f‌inlandese, ungherese ed in quella slovena, solo
per citarne alcune. Anche il legislatore austriaco def‌inisce
il dolo nelle sue forme di manifestazione più classiche,
partendo da quella più ampia e meno intensa (dolo even-
tuale), da intendere, dunque, come quella generale (e mi-
nima), che deve assistere il comportamento criminale del
cittadino, salvo, poi, delineare, nei successivi paragraf‌i, il
dolo intenzionale e quello diretto.
Gli ordinamenti che non prevedono alcuna def‌inizione
del dolo, come quello tedesco, ad ogni modo, ricavano la
relativa nozione positiva, da quella negativa contenuta
nella disciplina dell’errore sul fatto (§ 16 StGB) per cui
«Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt,
der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht
vorsätzlich» (6), salvo che il fatto non venga punito a titolo
di colpa. Da ciò, utilizzando un argomento noto anche alla
dogmatica nostrana, il dolo sussiste allorchè il reo si sia
rappresentato o voluto tutti gli elementi del fatto tipico.
Va ora appuntata l’attenzione sulla nozione di colpa.
Generalmente, tutti gli ordinamenti che hanno la def‌i-
nizione normativa di dolo, evidenziano anche quella di
colpa, regolarmente delineata sulla previsione nostrana
di colpa incosciente, nel senso di procedere, come per la

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