TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13 - Testo del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003), coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

  1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90 per cento"; b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad

    una quota pari al 20 per cento.".

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), come modificati dal decreto-legge qui pubblicato

    "3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dello assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

  2. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da' comunque luogo a ripetizione di quanto gia' erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".

    Art. 2.

    Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

    (( 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, e' inserito il seguente

    "1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.")).

    Riferimenti normativi

    - Per...

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