LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche'' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l''esercizio di delega legislativa. (12G0236)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, non convertite in legge.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 5520)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro dell'interno (Cancellieri) e dal Ministro dell'economia e finanze (Grilli) in data 10 ottobre 2012.

Assegnato alle Commissione riunite I (Affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'l l ottobre 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, il 16, 17, 18, 23, 30 e 31 ottobre 2012; il 2, 6 e 7 novembre 2012.

Esaminato in Aula i1 5, 6, 7 e 8 novembre 2012 e approvato il 13 novembre 2012. Senato della Repubblica: (atto n. 3570)

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 5ª (bilancio), in sede referente, il 14 novembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 15 e 20 novembre 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª, in sede referente, il 21, 22, 26, 27 e 28 novembre 2012.

Esaminato in Aula il 21 e 29 novembre 2012 e approvato, con modificazioni, il 4 dicembre 2012. Camera dei deputati: (atto n. 5520-B)

Assegnato alle Commissione riunite I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 4 dicembre 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni VI, VIII, X, XI e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e V, in sede referente, il 5 dicembre 2012.

Esaminato in Aula il 5 e 6 dicembre 2012 e approvato il 7 dicembre 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

237 del 10 ottobre 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 14.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario n.

245 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, come modificato dalla presente legge:

Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.

(Omissis).

.

- Il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194

(Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 17 novembre 2012, n. 269.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione e', altresi', inviata al presidente del consiglio regionale.

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la...

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