Infrazioni di cui all’art. 126 Bis, comma 2 (omessa comunicazione dei dati del conducente): problemi di competenza territoriale nei ricorsi contro I relativi verbali

AutoreDavide Fornaro
CaricaDottore in giurisprudenza, funzionario Anas
Pagine649-651

Page 649

Si potrebbero genericamente definire “illeciti amministrativi da omessa comunicazione di dati” e la loro applicazione, nel settore della circolazione stradale, ha avuto una decisa crescita con l’introduzione della patente a punti1.

La vicenda è ampiamente nota; in questa sede può essere richiamata solo per brevi cenni:

– l’art. 126 bis del Codice, nel testo risultante a seguito del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (e relativa legge di conversione 1 agosto 2003, n. 214), recava: «la comunicazione [scil: la comunicazione della perdita di punteggio all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida] deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180 comma 8»;

– con la “celebre” sentenza n. 27/2005, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma2, nella parte in cui assoggetta(va) il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente in caso di omessa comunicazione all’autorità amministrativa delle generalità del conducente autore dell’infrazione: precisando però che, nell’ipotesi in cui il proprietario del veicolo avesse omesso di comunicare i dati personali e della patente del conducente, avrebbe trovato applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 comma 8 (già prevista per la fattispecie di veicolo appartenente a persona giuridica)3;

– infine, con D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, l’art. 126 bis comma 2 è stato riformulato per assumere il seguente tenore: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050 [dopo l’ultimo aggiornamento]».

Nella pratica, uno dei problemi più delicati riguardo tale illecito “da omessa comunicazione” – sia nel regime delineato dalla sent. C. Cost. 27/2005 sia anche, c’è ragione di crederlo, nel regime introdotto con il D.L. 262/2006 – è l’individuazione del Prefetto o del Giudice di Pace territorialmente competente a ricevere il ricorso contro il relativo verbale d’accertamento.

Banalizzando con un esempio: Tizio, residente a Bologna, è proprietario di un’autovettura che viene rilevata in eccesso di velocità da una postazione autovelox a Perugia; avuta la notifica del verbale per l’infrazione di cui all’art. 142 comma 8 C.d.S., non comunica il nominativo del conducente ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis e si vede, pertanto, notificare un secondo verbale per tale omessa comunicazione. Se, per qualsiasi motivo, intendesse ricorrere contro questo secondo verbale, dovrebbe rivolgersi al Prefetto/Giudice di Pace di Bologna o di Perugia?

La sentenza qui commentata risponde nel primo senso: statuisce, cioè, che l’autorità territorialmente competente a ricevere il ricorso debba essere quella del luogo di residenza del (supposto) trasgressore4. In sostanza, il Giudice basa la propria decisione sull’esistenza di una circolare ministeriale (Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Prot. n. M/2413/28 del 14 febbraio 2007)5 espressamente dedicata alla questione, circolare che, premesso il principio generale secondo cui il luogo nel quale è stata commessa l’infrazione fonda la competenza per i ricorsi, evidenzia come la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore rappresenti, di per sé, una condotta di tipo omissivo realizzabile anche in località diversa da quella in cui venne commessa la violazione originaria (p. es. eccesso di velocità): e dunque, qualora l’autore di siffatta condotta risulti risiedere in una località diversa da quella in cui si trovava il veicolo all’atto del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT