Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che,

al comma 1, prevede un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati nei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e, al comma 3, concede un contributo nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, ancheprofessionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile; Visto, inoltre, il comma 2 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre l997, n. 449, che non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove il contributo in oggetto sia concesso a persone fisiche; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 434, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi; Vista l'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 25 giugno 1998, con la quale il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile ha individuato le zone ad elevato rischio sismico ai sensi del citato articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e precisamente

n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997; n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997; n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997; n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997; n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997; n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997; n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997; n. 2740 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 1998; n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998; n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998; n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998; n. 2786 del 15 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998; Visto il decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n.

41, recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia; Visto il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 6 marzo 1998 con il quale si approva il modulo, con relative istruzioni, per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori per le opere ammesse alle detrazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Viste le circolari del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 24 febbraio 1998, n. 57/E, e 11 maggio 1998, n.

121/E, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli interventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria di cui agli articoli 1 e 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota n. ORG/24199/52.34 datata 5 agosto 1998 con la quale e' stato trasmesso lo schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 1. I soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria, individuati dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, nonche' nei territori delle province di Arezzo e Rieti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sono tenuti a

a) trasmettere al comune in cui e' ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento nonche' l'eventuale appartenenza alle fasce di reddito che usufruiscono del contributo sul costo delle rifiniture e degli impianti interni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61; gli estremi della delibera assembleare, qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile; gli estremi della costituzione del consorzio, nel caso di interventi unitari su edifici privati o di proprieta' mista ricadenti all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della citata legge n. 61/1998. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda e' altresi' allegato il progetto delle opere di riparazione o di ricostruzione dell'immobile danneggiato nonche' il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali; b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui e' ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonche' l'attestazione, da parte del direttore dei lavori, dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997; c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonche', ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.

  1. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso in relazione alla sola IVA effettivamente sostenuta dai soggetti danneggiati per la parte eccedente i contributi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.

    2668 del 28 settembre l997 e alla legge n. 61/1998.

  2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 61/1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1997 che hanno colpito i comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 12 della legge 27...

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