Testo del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2003, n. 62 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, c...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

  1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonche' quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ((ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.)) 2. In relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita' di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di Euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

    (( 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n.

    289 del 2002.)) (( 2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.)) (( 2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.)) 3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ((sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 e' destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalita' per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992.

    La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti e' destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamita' naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonche' per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.)) 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. La quota dei limiti d'impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attivita' di istruttoria e monitoraggio di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

  3. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

    "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2...

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