Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463

DECRETO 18 novembre 1998, n. 462.

Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali; Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) e' ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura; Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo; Considerata l'opportunita' di determinare in base alla potenza effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio 1998; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Termini di pagamento

  1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalita' ed entro i seguenti termini di scadenza: a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre; b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto; c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre...

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